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Risoluzione

Risoluzione n. 78 del 22/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulle agevolazioni fiscali per le imprese localizzate nelle Zone franche urbane dell’Emilia: contabilità separata, requisiti di accesso, determinazione del reddito agevolabile e coordinamento con altri regimi fiscali agevolati.

Chiarimenti sulle agevolazioni per le Zone franche urbane Emilia

Agevolazioni "Zone franche urbane-Emilia"

La risoluzione chiarisce l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in materia di agevolazioni per le imprese localizzate nelle Zone franche urbane dell’Emilia. I chiarimenti riguardano sia i presupposti soggettivi e territoriali per accedere al beneficio, sia le modalità di determinazione e fruizione delle esenzioni fiscali.

Quadro normativo e contenuto delle agevolazioni

L’articolo 12 istituisce una zona franca urbana nel territorio colpito dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e nei comuni con zone rosse nei centri storici colpiti dal sisma del maggio 2012, nella regione Emilia-Romagna. Le imprese localizzate nell’area possono beneficiare, nei limiti del regime "de minimis", delle seguenti esenzioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 euro del reddito prodotto nella zona franca;
  • esenzione dall’IRAP fino a 300.000 euro del valore della produzione netta derivante dall’attività svolta nella zona franca;
  • esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.

Le agevolazioni spettano per il periodo d’imposta in corso al 20 giugno 2015 e per il periodo d’imposta successivo. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i periodi agevolati sono il 2015 e il 2016.

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

La disciplina richiede il possesso cumulativo di specifici requisiti. L’impresa deve:

  • essere una microimpresa secondo la definizione comunitaria, cioè occupare meno di 10 persone e avere un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  • aver conseguito nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e avere un numero di addetti pari o inferiore a cinque;
  • essere già costituita alla data di presentazione dell’istanza, purché non oltre il 31 dicembre 2014;
  • appartenere ai codici attività ATECO 2007 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
  • svolgere l’attività all’interno della zona franca.

La risoluzione precisa che la verifica del requisito del "reddito lordo 2014" riguarda esclusivamente il reddito d’impresa, non il reddito complessivo del soggetto.

Determinazione del reddito lordo 2014

Ai fini del requisito reddituale, rileva solo il reddito di impresa determinato secondo le ordinarie regole del TUIR. Il valore va desunto dalle dichiarazioni dei redditi 2014:

  • quadro RF per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria;
  • quadro RG per imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata;
  • quadro RF per le società di capitali.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il limite di 80.000 euro va verificato con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 20 giugno 2015. Se il primo periodo d’imposta coincide con il primo periodo agevolabile, il requisito del reddito 2014 non si applica perché manca un periodo precedente al primo periodo agevolabile.

Attività ammissibili e loro esercizio

L’appartenenza a uno dei settori ammissibili non richiede che l’attività agevolabile sia prevalente o esclusiva. È sufficiente che l’impresa comunichi alla Camera di commercio almeno un codice attività ammissibile, primario o secondario, riferito alla sede principale o all’unità locale ubicata nella zona franca.

La verifica del requisito va effettuata alla data di presentazione dell’istanza. Non è quindi necessario che l’attività sia stata svolta negli esercizi precedenti, ma occorre che risulti attiva e correttamente registrata al momento della domanda.

Sede, unità locali e localizzazione nella zona franca

L’impresa deve avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o almeno un’unità locale ubicata all’interno della zona franca. La localizzazione deve essere attestata dal Comune con apposita attestazione da allegare alla domanda.

L’impresa può detenere la sede o l’unità locale a qualsiasi titolo idoneo e valido, ma la sola disponibilità dell’immobile non basta: è necessario anche un effettivo svolgimento dell’attività e la produzione di un volume d’affari nella zona franca. Il mero trasferimento della sede o l’apertura di un’unità locale non genera di per sé il diritto al beneficio se non vi è reale attività economica nell’area agevolata.

Contabilità separata e attività svolte fuori dalla zona franca

Per le imprese che operano anche fuori dalla zona franca urbana, il decreto attuativo impone la contabilità separata ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona franca. La risoluzione distingue però il 2015, primo anno di applicazione, dal 2016.

Per il periodo d’imposta 2015 le imprese sono esonerate dall’obbligo di contabilità separata, ma devono conservare ed esibire documentazione idonea a ricostruire gli elementi utili alla determinazione del reddito agevolabile e predisporre un prospetto del reddito esente, coerente con i criteri che saranno adottati nella contabilità separata del 2016.

Se l’impresa svolge anche attività escluse dagli aiuti "de minimis", deve garantire, con mezzi adeguati, che tali attività non beneficino dell’agevolazione. In tal caso la contabilità separata è il criterio giuridico idoneo, e occorre segregare sia i redditi prodotti fuori dalla zona franca sia quelli, prodotti all’interno della zona franca, riconducibili ad attività escluse dal regime "de minimis".

Se invece l’impresa svolge nella zona franca attività diverse da quelle indicate dalla norma ma non escluse dal "de minimis", non è richiesta la contabilità separata e l’agevolazione può riguardare l’intero reddito prodotto nella zona franca.

Determinazione dell’agevolazione per imprese familiari e soci di società trasparenti

La risoluzione estende ai collaboratori di impresa familiare il meccanismo già chiarito per i soci di società trasparenti. Il reddito esente viene determinato in capo all’impresa o alla società e poi imputato per trasparenza ai soggetti partecipanti, nei limiti della quota loro attribuita.

Per le imprese familiari, l’imprenditore deve comunicare al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi dei collaboratori, incluso il codice fiscale, affinché il Ministero li trasmetta all’Agenzia delle entrate e renda possibile la fruizione dell’agevolazione anche da parte di tali soggetti.

Per usare il beneficio tramite modello F24 telematico, il collaboratore deve indicare:

  • il proprio codice fiscale e i propri dati anagrafici nella sezione "CONTRIBUENTE";
  • il codice fiscale dell’imprenditore nel campo relativo al coobbligato;
  • il codice identificativo "62".

Quantificazione del reddito 2016 nel modulo di istanza

Ai fini della compilazione dell’istanza presentata entro il 31 marzo 2016, la determinazione del "reddito 2016" è considerata in via presuntiva, in quanto utile a quantificare il corrispondente risparmio d’imposta da indicare nel modulo.

Attività svolta anche fuori della zona franca e criterio di imputazione

Per i soggetti che operano sia dentro sia fuori dalla zona franca, il reddito agevolabile è solo quello prodotto all’interno del perimetro ZFU. Per isolare il reddito fuori zona franca, la risoluzione richiama l’applicazione di un pro rata di deducibilità per i costi e gli altri componenti negativi riferiti promiscuamente all’attività interna ed esterna alla zona franca, calcolato in base al rapporto tra ricavi/proventi prodotti nella ZFU e ricavi/proventi complessivi.

Il reddito esente non concorre alla formazione del reddito complessivo, positivo o negativo, soggetto alle regole ordinarie del TUIR.

Coordinamento con altri regimi fiscali agevolati

La risoluzione disciplina la compatibilità tra le agevolazioni ZFU e tre regimi agevolati:

  • regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive;
  • nuovo regime forfetario.

Per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per il nuovo regime forfetario, l’accesso alle agevolazioni ZFU è possibile solo se il contribuente ha optato per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, rispettivamente secondo le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 e dal comma 70 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. L’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione utile e comporta la tenuta della contabilità ordinaria sin dall’inizio del periodo d’imposta.

Per il vecchio regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, ormai abrogato, i soggetti possono accedere alle agevolazioni ZFU comunicando la rinuncia al regime secondo le modalità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001 e adottando un comportamento coerente con il regime ZFU fin dal momento della concessione.

Chiusura operativa

La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare sull’osservanza dei principi e delle istruzioni fornite. Il documento è datato Roma, 22 settembre 2016.

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