Cassazione Penale, Sentenza n. 14471/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per usura aggravata (art. 644 c.p.). Il ricorrente denunciava nullità della sentenza per vizio della motivazione e travisamento dei fatti, contestando l'attendibilità della persona offesa (contraddizioni sulla data di erogazione del prestito, sulla misura del tasso del 10% e sulla natura delle restituzioni come semplici rate di capitale), e l'individuazione del Verardi come complice di Amedeo Russo. In via subordinata deduceva la prescrizione del reato posto in essere nel 2010, sostenendo un termine massimo di prescrizione di 12 anni e 6 mesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito e carenza di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità della persona offesa operata dai giudici di merito, richiamando il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se sottoposte a verifica più penetrante e motivate. Ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione: ai fini del calcolo del termine di prescrizione sono state applicate le circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e n. 4, con conseguente aumento del massimo edittale e un tempo di prescrizione massimo di 18 anni e 9 mesi, rendendo infondata la doglianza. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese alla parte civile.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Fondamento del reato contestato; la sentenza ha confermato la sussistenza del delitto di usura aggravata.
art. 644, comma 5, n. 3 e n. 4 cod. pen.
circostanze aggravanti speciali
Applicazione delle aggravanti che hanno aumentato la pena edittale; rilevanti per il calcolo della prescrizione (aumento del tempo massimo di estinzione).
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
regole sulle dichiarazioni
La Corte osserva che tale norma non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono sorreggere la condanna se adeguatamente verificate e motivate.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)
Principio di diritto richiamato: le dichiarazioni della persona offesa possono essere sole base di condanna previa verifica più rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
prescrizioni sulla motivazione del ricorso per cassazione
Richiesto che i motivi di ricorso siano consentiti e specifici; il ricorso è stato ritenuto carente sotto questo profilo.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
motivi di inammissibilità
Ulteriore richiamo ai requisiti di specificità e ammissibilità del motivo in cassazione.
art. 157 cod. pen.
calcolo della prescrizione sulla base della pena
Utilizzato per spiegare come il maggior trattamento sanzionatorio incida sulla durata massima della prescrizione.
art. 161 cod. proc. pen.
incremento del termine per prescrizione
Richiamato per il computo finale del termine di prescrizione tenuto conto degli aumenti.
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Consente la condanna dell'inammissibile ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per comminare la sanzione pecuniaria di € 3.000,00.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
massima sulla liquidazione delle spese alla parte civile
Stabilisce che le spese alla parte civile sono dovute solo se questa ha effettivamente svolto attività di contrasto della pretesa dell'imputato; richiamata per rigettare la richiesta di liquidazione delle spese alla parte civile nel caso in esame.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se verificate con maggiore rigore e adeguatamente motivate, costituire elemento esclusivo per la condanna; le mere contraddizioni apparenti non sono automaticamente decisive se la motivazione di merito le chiarisce.
- In sede di Cassazione i vizi di merito sulla valutazione della prova sono ammessi solo se il ricorso è specifico e prospetta errori di diritto o vizio motivazionale rilevante; motivi generici o non consentiti sono dichiarati inammissibili.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto del trattamento sanzionatorio effettivamente applicato o applicabile ratione temporis (compresi gli eventuali aumenti per aggravanti), e non solo della pena base indicata dal ricorrente.
- Per ottenere la condanna alle spese a favore della parte civile è necessario dimostrare che la stessa abbia svolto attività processuale attiva diretta a contrastare le pretese dell'imputato; la mera partecipazione formale non è sufficiente.
- La Corte di merito che fornisce motivazione logica e coerente sull'attendibilità delle dichiarazioni rende difficile il superamento della sua valutazione in Cassazione, a meno che non emergano profili di illogicità o contraddittorietà insanabili.
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