Deliberazione n. 23 del 11/01/2024
Provvedimento dell’11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Le misure erano state disposte a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che la persona interessata riteneva potesse essere diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube. Il Garante conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi con modalità idonee a non identificare direttamente gli interessati.
Facebook/Meta e Google: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn segnalato dalla persona interessata
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 8 gennaio 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il procedimento è stato attivato a seguito di segnalazioni della persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, per il rischio di diffusione tramite piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità in relazione a contenuti che rientrerebbero nella disciplina del c.d. revenge porn, richiamata dall’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con nota dell’8 gennaio 2024. Le misure disposte consistono in:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandolo tempestivamente all’Autorità.
Esito del procedimento e contenuto della ratifica
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica i provvedimenti nn. 10/2024 e 11/2024. Il provvedimento non contiene valutazioni sanzionatorie né l’irrogazione di un importo pecuniario; si limita a confermare, in via collegiale, le misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se del caso, la conservazione a fini probatori nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento trae origine da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il meccanismo decisionale entro quarantotto ore previsto dalla medesima disposizione.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni in data 8 gennaio 2024. Con tali atti ha ingiunto alle società indicate di attivare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni e ha prescritto, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per dodici mesi a soli fini probatori.
Destinatari delle misure
I provvedimenti urgenti sono stati rivolti a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, quali soggetti che gestiscono o comunque operano sulle piattaforme indicate dalla persona interessata, ossia Facebook, Instagram e YouTube.
Contenuto delle prescrizioni
Le misure disposte riguardano, da un lato, l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, dall’altro, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, da conservare per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
All’esito dell’istruttoria e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ratifica i provvedimenti nn. 10/2024 e 11/2024 adottati d’urgenza il giorno 8 gennaio 2024. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente la conferma delle misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria.
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