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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27309 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa nei confronti di M.F., socio di una società in accomandita semplice, per il maggior reddito da partecipazione derivante da utili non dichiarati accertati in capo alla società. L'avviso di accertamento relativo al socio era divenuto definitivo per mancata impugnazione. M.F. aveva contestato la cartella sostenendo, tra l'altro, che l'avviso di accertamento societario non fosse stato notificato tempestivamente e che la società avesse validamente aderito a un condono, con effetti anche nei suoi confronti. In pendenza del giudizio, il contribuente aveva inoltre chiesto la definizione della lite fiscale, ma l'Agenzia delle Entrate l'aveva negata ritenendo che la controversia riguardasse una cartella di mera riscossione e non un atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso di M.F. contro il diniego della definizione agevolata, stabilendo che una cartella emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo è un atto di mera riscossione e non rientra, di regola, tra le liti fiscali condonabili aventi a oggetto un atto impositivo. Ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contribuente avesse dedotto contro la cartella vizi non propri dell'atto, relativi alla validità dell'accertamento e dell'eventuale condono della società. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio per improponibilità del ricorso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre M.F. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.800 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri dell'atto.

    La cartella non può essere utilizzata per contestare vizi dell'avviso di accertamento presupposto, quando quest'ultimo sia divenuto definitivo. Le questioni relative all'accertamento devono essere fatte valere impugnando tempestivamente l'atto impositivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    La norma disciplina i termini per proporre il ricorso tributario; nel caso esaminato, l'avviso di accertamento non era stato impugnato e quindi era divenuto definitivo.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La lite fiscale pendente condonabile deve avere a oggetto un avviso di accertamento, un provvedimento di irrogazione sanzioni o comunque un atto a contenuto impositivo.

    La definizione agevolata riguarda controversie ancora pendenti su atti impositivi, non controversie aventi a oggetto una cartella che si limiti a riscuotere somme derivanti da un accertamento definitivo.

  • Legge n. 111 del 2011, art. 39, comma 12

    La disposizione rinvia al regime di definizione delle liti fiscali previsto dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002; pertanto, anche per tale definizione, è necessario che la lite abbia natura effettivamente impositiva.

  • Codice civile, art. 274

    Consente la riunione di cause connesse, applicata dalla Corte per trattare congiuntamente il ricorso dell'Agenzia e quello del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proposto o proseguito; la Corte lo ha applicato perché il ricorso contro la cartella era fondato su vizi non propri dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento non viene impugnato nei termini, diventa definitivo e la successiva cartella di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri della cartella o della riscossione, non per rimettere in discussione il merito o la validità dell'accertamento.
  • La cartella emessa in esecuzione di un accertamento definitivo è normalmente un atto di riscossione e non un autonomo atto impositivo; di conseguenza, una lite relativa esclusivamente a tale cartella non è, in linea generale, definibile mediante condono o definizione agevolata delle liti fiscali.
  • Le questioni riguardanti la notifica, la tempestività o la validità dell'accertamento presupposto devono essere sollevate nel giudizio contro quell'accertamento, non nel successivo giudizio contro la cartella, salvo specifiche eccezioni riconosciute dalla legge.
  • Il contribuente socio di una società di persone deve contestare tempestivamente anche il proprio avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione; la mancata impugnazione rende definitiva la pretesa nei suoi confronti.
  • L'eventuale definizione agevolata o condono richiesto dalla società di persone non produce automaticamente effetti favorevoli sui soci che non abbiano aderito individualmente, né impedisce necessariamente all'Amministrazione di mantenere la pretesa nei confronti dei singoli soci.
  • In presenza di una cartella fondata su un accertamento definitivo, un ricorso basato esclusivamente su vizi dell'atto presupposto può essere dichiarato improponibile e la decisione favorevole eventualmente emessa dai giudici di merito può essere cassata senza rinvio.

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