Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4576 - Corte di Cassazione

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE - Diritto annuale d'iscrizione alla Camera di commercio - Società - Cessazione dell'obbligo di pagamento - Presentazione dell'istanza di cancellazione dal registro - Necessità - Cessazione in via di fatto dell'attività d'impresa - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Camera di Commercio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che aveva ritenuto non dovuti i diritti camerali relativi all'anno 2001, oltre a sanzioni e interessi, poiché la società era stata posta in liquidazione e aveva cessato di fatto l'attività. Il ricorrente ha sostenuto che l'obbligo di pagamento del diritto annuale deriva dalla mera iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese e cessa solo in presenza degli adempimenti formali previsti dalla legge, ossia l'approvazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione e la tempestiva presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle imprese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Camera di Commercio, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento. È stato stabilito che la sola cessazione di fatto dell'attività o la liquidazione della società non fanno venir meno l'obbligo di pagamento del diritto camerale. Per le società, l'obbligo cessa dall'anno solare successivo a quello di approvazione del bilancio finale di liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18

    Il diritto annuale è dovuto "da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8".

    Il presupposto del diritto camerale è l'iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, non l'effettivo esercizio dell'attività economica.

  • Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8

    Individua il Registro delle imprese cui si collega l'obbligo di pagamento del diritto annuale.

  • Legge 29 dicembre 1993, n. 488

    Ha modificato la disciplina del diritto camerale, confermando il collegamento dell'obbligo all'iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.

  • Codice civile, art. 2495

    Impone, dopo l'approvazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione, la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese; tale adempimento è rilevante per la cessazione dell'obbligo del diritto camerale.

  • D.M. 11 maggio 2001, n. 359, art. 3

    Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono annotate o iscritte al registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

    L'obbligo è determinato dalla situazione risultante dal Registro delle imprese al 1 gennaio, o dall'iscrizione intervenuta durante l'anno.

  • D.M. 11 maggio 2001, n. 359, art. 4

    Per le società, l'obbligo cessa dall'anno solare successivo a quello di approvazione del bilancio finale di liquidazione, a condizione che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato indicato come parametro del ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Riguarda il deposito della memoria illustrativa in Cassazione.

Massime di principio

  • Per il diritto camerale, la semplice cessazione di fatto dell'attività non è sufficiente a interrompere l'obbligo di pagamento: conta la situazione formale risultante dal Registro delle imprese.
  • Una società in liquidazione continua a essere tenuta al pagamento finché non siano stati approvati e depositati il bilancio finale di liquidazione e presentata la domanda di cancellazione nei termini previsti.
  • Gli adempimenti societari e pubblicitari presso il Registro delle imprese hanno rilievo determinante per stabilire la cessazione degli obblighi tributari camerali.
  • In situazioni analoghe è necessario conservare la documentazione relativa all'approvazione e al deposito del bilancio finale, alla presentazione della domanda di cancellazione e alla data effettiva di cancellazione.
  • L'assenza di operatività, fatturato o servizi camerali concretamente utilizzati non esclude automaticamente il diritto annuale, poiché il tributo finanzia il sistema camerale ed è collegato all'iscrizione formale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.