Sentenza n. 9595/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio prot. 902-p del 21.01.2026 emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e notificato in data 2.02.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio deducendo l’erronea valutazione dell’Amministrazione sia quanto all’insussistenza di condizioni socio-economiche sufficienti per sostenere il soggiorno e il percorso di studi all’estero, sia quanto al rischio di mancato rientro nel Paese d’origine, individuato come rischio migratorio. Il ricorso è stato trattato e definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il diniego. Il Collegio ha valorizzato gli elementi allegati e comprovati dall’Amministrazione: la ricorrente non aveva dedotto né provato risorse economiche sufficienti per mantenersi o essere mantenuta all’estero durante gli studi; negli ultimi dieci anni non aveva svolto attività lavorativa né di studio, risultando disoccupata; non era coniugata e non aveva figli, ed era inserita nella famiglia d’origine. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere sia la valutazione sull’insufficienza dei mezzi economici, sia quella sulla non veridicità della finalità di studio e sulla conseguente probabilità di rischio migratorio. Le spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego di un visto d’ingresso per motivi di studio, l’Amministrazione può fondare il provvedimento sulla carenza di prova circa la disponibilità di mezzi economici sufficienti a sostenere il soggiorno e il percorso di studi all’estero.
- La valutazione del rischio migratorio può essere desunta, in modo complessivo, dalla situazione economica, lavorativa, di studio e familiare della richiedente, comprese l’assenza di attività lavorativa o di studio protratta nel tempo e l’assenza di specifici legami familiari nel Paese d’origine.
- Incombe sul richiedente il visto l’onere di dedurre e provare gli elementi idonei a dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti e la credibilità della finalità di studio dichiarata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →