Sentenza del 01/04/2016 n. 2893 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego istanza disapplicazione norme antielusive - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego opposto dal Direttore Regionale alla richiesta di disapplicazione delle norme antielusive previste dall’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava in particolare la possibilità di impugnare autonomamente tale diniego davanti al giudice tributario.
La decisione
La sentenza ha escluso l’autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego. Il diniego è stato qualificato come atto prodromico, destinato eventualmente a precedere successivi atti impositivi, e non come atto immediatamente lesivo rientrante nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. L’eventuale illegittimità del diniego potrà quindi essere fatta valere nell’impugnazione del successivo atto impositivo, ove emanato.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
La disposizione disciplina l’istanza di disapplicazione delle norme antielusive. Il diniego adottato dall’Amministrazione nell’ambito di tale procedimento non è stato considerato autonomamente impugnabile.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è stato interpretato come tassativo; il diniego di disapplicazione, in quanto atto prodromico e non direttamente impositivo, non vi rientra.
Massime di principio
- Un atto dell’Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se rientra tra gli atti previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 o se produce un’immediata e attuale lesione della posizione del contribuente secondo i principi applicabili.
- Il diniego di un’istanza finalizzata a ottenere la disapplicazione di norme antielusive, se non contiene una pretesa tributaria definitiva, ha normalmente natura preparatoria e non può essere impugnato isolatamente.
- Le contestazioni relative al diniego possono essere riproposte contro il successivo avviso di accertamento o altro atto impositivo, se l’Amministrazione procede alla ripresa a tassazione.
- La mancata impugnazione immediata del diniego non impedisce, in linea generale, di contestarne gli effetti nell’ambito dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo.
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