Sentenza del 06/07/2016 n. 876 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE- VERSAMENTO PARZIALE - SANZIONI - LIMITI. In caso di versamento parziale di quanto dovuto le sanzioni vannocommisurate all'imposta effettivamente non versata. Infatti, la circolare n. 27/E del 2.8.2013nella parte che prevede che "il versamento entro 30 giorni dallascadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40 % è assimilabileall'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che diconseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazionedell'importo non versato, come disposto dall'art.13 del decreto legislativon.471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo...". Vale a dire che equiparando ai finisanzionatori l'omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% all'omessopagamento dell'imposta solo in conseguenza di un modesto errore di calcolo daparte del contribuente, comporterebbe un trattamento sanzionatoriosproporzionato e non giustificato dalla ratio delle norme applicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, in presenza di un versamento parziale, la sanzione deve essere commisurata esclusivamente all'imposta effettivamente non versata. Il testo non riporta gli estremi della sentenza né un dispositivo completo, ma esprime una conclusione favorevole al contribuente rispetto all'applicazione di una sanzione calcolata sull'intero importo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione delle sanzioni in caso di versamento solo parziale dell'imposta. Il contribuente avrebbe versato l'imposta senza la maggiorazione dello 0,40% oppure avrebbe commesso un modesto errore di calcolo. La questione è se la sanzione debba essere calcolata sull'intero tributo dovuto o soltanto sulla parte effettivamente non versata. Secondo l'impostazione richiamata, equiparare l'omesso versamento della sola maggiorazione allo 0,40% all'omesso pagamento dell'intera imposta determinerebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla violazione.
Norme richiamate
Art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997
La sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato, come disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo.
In caso di pagamento parziale, la sanzione per omesso o insufficiente versamento deve essere proporzionata alla sola quota d'imposta rimasta insoluta.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013
Il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento; di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato.
Il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,40% può essere trattato come versamento parziale, ma la sanzione deve comunque essere calcolata sulla parte effettivamente non versata e non sull'intero tributo.
Massime di principio
- Quando il contribuente versa tempestivamente una parte dell'imposta, la sanzione deve essere proporzionata alla sola quota non pagata.
- Un errore limitato alla maggiorazione dello 0,40% non dovrebbe comportare una sanzione pari a quella prevista per l'omesso versamento dell'intera imposta.
- La qualificazione del comportamento come versamento parziale o ritardato pagamento incide sul regime sanzionatorio, ma in ogni caso deve essere rispettato il principio di proporzionalità.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare l'importo effettivamente versato, la scadenza applicabile, l'eventuale maggiorazione dovuta e la disciplina vigente al momento della violazione.
- La circolare dell'Amministrazione finanziaria costituisce un criterio interpretativo utile, ma la decisione deve essere verificata alla luce della legge applicabile e degli specifici fatti del caso.
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