Cassazione Civile, Sentenza n. 29160/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n.6343/2016) che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione relativo all'avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva sull'anno 2009. L'Agenzia contesta che la CTR abbia erroneamente attribuito all'ufficio l'onere della prova circa la riconducibilità alle imposte delle movimentazioni bancarie effettuate su conti cointestati o sui quali il contribuente aveva delega, che abbia ritenuto sufficiente l'allegazione del contribuente circa l'origine da redditi di lavoro dipendente delle somme sul conto cointestato con la compagna, e che abbia utilizzato come prova una dichiarazione di Poste Italiane riferita al 2007 per escludere operatività del contribuente nel 2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse errato nel porre l'onere della prova sull'amministrazione e nell'utilizzare come elemento probatorio una dichiarazione riferita a diversa annualità. La Corte ha affermato il principio secondo cui gli artt. 32 DPR n.600/1973 e 51 DPR n.633/1972 istituiscono una presunzione legale in favore dell'erario che può essere superata solo con prova analitica da parte del contribuente, e che il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna movimentazione. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova: chi pretende l'esistenza di un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; richiamato per definire l'onere probatorio nel giudizio tributario
art. 2727 cod. civ.
Regola generale sulle presunzioni: richiamata nel quadro delle norme probatorie, benché la presunzione fiscale prevista dalle norme tributarie sia qualificata come presunzione legale speciale
art. 2729 cod. civ.
Criteri per le presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza); la Corte osserva che la presunzione degli artt. 32 e 51 tributari non richiede tali requisiti essendo presunzione legale
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600
Stabilisce la presunzione legale in favore dell'erario con riferimento ai dati bancari: la Corte conferma che tale presunzione può essere superata solo da prova analitica che dimostri la non riconducibilità dei movimenti a operazioni imponibili
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
Analoga presunzione in materia di IVA concernente movimenti bancari: la Corte sottolinea la natura di presunzione legale e l'onere del contribuente di fornire prova analitica per superarla
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600
Norma richiamata nel ricorso originario (ispezioni/accertamenti); menzionata tra gli atti impugnati ma non oggetto centrale dell'interpretazione decisoria
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
Norma richiamata nel ricorso originario in materia IVA; citata tra le norme contestate dall'Amministrazione
art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.
Motivo di cassazione utilizzato dall'Agenzia per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto da parte della CTR
art. 6 d.l. n.119/2018 conv. dalla legge n.136/2018
Norma sulla definizione agevolata (domande di 'condono'): nel processo di cassazione è segnalata l'istanza di definizione presentata dal contribuente e il relativo diniego amministrativo non impugnato
Massime di principio
- La presunzione derivante dagli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 opera in favore dell'Amministrazione e non richiede i requisiti delle presunzioni semplici; il contribuente deve fornire prova analitica per ogni movimentazione bancaria per superarla
- Quando il contribuente agisce su conti cointestati o su conti intestati a terzi sui quali ha delega, tali movimenti possono essere presunti ricollegabili al contribuente salvo prova contraria analitica; il giudice deve valutare con rigore l'efficacia delle prove offerte
- Elementi probatori riferiti ad annualità diverse (es. dichiarazioni bancarie di anni lontani) non possono essere utilizzati senza adeguata spiegazione logico-giuridica per escludere operatività in altro anno
- Il giudice di merito deve esplicitare nella motivazione il vaglio critico sull'efficacia dimostrativa di ogni documento offerto come superamento della presunzione fiscale
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe documentare l'origine di ciascun versamento (bonifici di stipendio, ricevute, contratti, documentazione bancaria analitica) per evitare il rigetto delle sue deduzioni
- Se la CTR sbaglia nella ripartizione dell'onere della prova o nella valutazione delle prove, la Cassazione può cassare e rinviare il giudizio perché venga nuovamente valutata la prova in diversa composizione
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