Regolamento (UE) 2021/1751
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione del 1o ottobre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce i moduli, i dati da trasmettere e le regole di convalida per la notifica alle autorità di risoluzione della determinazione di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in. Mira a garantire uniformità, confrontabilità e qualità delle informazioni nell'intera Unione, in coerenza con l'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. Prevede tre modelli informativi principali e un modello di riepilogo delle classi di passività, oltre a istruzioni dettagliate per la compilazione e alla trasformazione dei dati in un modello unico di punti di dati. Il testo disciplina anche i criteri di validazione e l'uso di formati elettronici standardizzati.
Stabilisce formati, modelli uniformi e regole di convalida per la notifica all'autorità di risoluzione della determinazione di impraticabilità dell'inclusione della clausola contrattuale di riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione (bail-in) prevista dalla direttiva 2014/59/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, quando devono notificare all'autorità di risoluzione la propria determinazione che è giuridicamente o altrimenti impraticabile inserire nei contratti o strumenti una clausola di riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva. La disciplina riguarda sia notifiche riferite a singoli contratti/strumenti sia, se richiesto dall'autorità di risoluzione, a categorie di passività; è prevista presentazione su base individuale. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Restano rilevanti le esclusioni e i rinvii del quadro BRRD, in particolare le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE e i depositi di cui all'articolo 108, lettera a).
Formati e modelli uniformi per la notifica dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 attua l'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e disciplina le modalità con cui enti ed entità devono notificare all'autorità di risoluzione la determinazione secondo cui è giuridicamente o altrimenti impraticabile inserire nei contratti o strumenti la clausola di riconoscimento del bail-in. L'obiettivo è assicurare una valutazione uniforme, significativa e comparabile delle notifiche in tutta l'Unione, mediante modelli standardizzati, un modello unico di punti di dati e regole comuni di convalida.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è l'articolo 55, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE. I considerando chiariscono che la notifica riguarda la situazione in cui l'ente o l'entità ritenga impraticabile includere la clausola contrattuale di riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione; in tal caso deve informare l'autorità di risoluzione. La Commissione adotta quindi norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi, con l'obiettivo di garantire qualità, coerenza, accuratezza e comparabilità dei dati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli enti e alle entità ricompresi nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE. L'adempimento scatta quando tali soggetti effettuano la notifica della determinazione di impraticabilità dell'inclusione della clausola contrattuale prevista dall'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva. La disciplina copre sia notifiche relative a singoli contratti o strumenti sia, se l'autorità di risoluzione lo richiede, notifiche per categorie di passività ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 7. La notifica è resa su base individuale.
Struttura della notifica e modelli utilizzati
L'allegato I individua quattro modelli:
- N 00.01 – Identificazione della notifica: raccoglie i dati identificativi della notifica e del soggetto notificante, compresa la persona di contatto.
- N 01.01 – Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento: riguarda le passività notificate a livello di singolo contratto o strumento.
- N 01.02 – Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria: si usa quando l'autorità di risoluzione ritiene necessario specificare categorie di passività.
- N 02.00 – Classi di passività in caso di insolvenza: riporta il rango delle passività ai fini del diritto fallimentare nazionale e i relativi importi.
Le notifiche possono includere più contratti/strumenti o più categorie, se pertinenti al momento della trasmissione.
Modello N 00.01: dati identificativi
Il modello di identificazione richiede:
- identificativo unico della notifica, attribuito dall'ente o entità e riferito alla trasmissione, non alla singola passività;
- data della notifica;
- tipo di notifica: solo contratti/strumenti, solo categorie di passività, oppure entrambi;
- data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02;
- data di riferimento per il modello N 02.00;
- valuta applicabile, corrispondente alla valuta ufficiale dello Stato membro di costituzione e conforme alla ISO 4217;
- nome dell'ente o entità;
- codice identificativo: per gli enti, il LEI; per le altre entità, il LEI o, in mancanza, un codice uniforme UE o un codice nazionale;
- tipo di codice, che deve essere indicato come LEI o non LEI;
- persona di contatto, indirizzo e-mail e numero di telefono.
Il codice deve essere coerente con quello già utilizzato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
Modello N 01.01: notifica per contratto o strumento
Questo modello è il cuore della notifica quando l'impraticabilità è valutata per singolo contratto o strumento. Può includere:
- contratti/strumenti che generano nuove passività e non sono già stati notificati;
- contratti/strumenti che modificano passività già notificate, mantenendo lo stesso identificativo della passività se la passività di base è già stata notificata;
- elementi fuori bilancio, per i quali va indicato il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione.
Le colonne informano su identificativo della passività, eventuale modifica sostanziale, data di scadenza finale, rinnovabilità e frequenza di rinnovo, descrizione del contratto/strumento, tipo di passività, diritto applicabile, rango in insolvenza secondo il diritto di un paese terzo e secondo il diritto dello Stato membro, importi nominali e valuta, condizioni di impraticabilità, categoria eventuale, motivazioni, presenza di un parere giuridico e dati della controparte.
Se alcuni dati non sono disponibili o non applicabili, alcune colonne non devono essere compilate: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 e 0210.
Condizioni di impraticabilità e motivazione
Le condizioni che legittimano la determinazione di impraticabilità sono quelle richiamate dal regolamento delegato (UE) 2021/1527 e comprendono, in sintesi:
- violazione della normativa del paese terzo che disciplina la passività;
- contrasto con un'istruzione esplicita e vincolante di un'autorità di paese terzo;
- presenza di strumenti o accordi standard internazionali non modificabili dall'ente;
- clausole imposte da organismi non UE per partecipare o usare i relativi servizi, anch'esse non modificabili;
- passività verso fornitori o imprese commerciali per beni o servizi non essenziali ma necessari all'operatività quotidiana, quando i termini non possono essere modificati.
L'ente o l'entità deve descrivere in modo chiaro e non generico i motivi che hanno portato alla conclusione di impraticabilità; formulazioni vaghe o stereotipate non sono sufficienti. Se esiste un parere giuridico, deve essere indicato e, se richiesto, trasmesso all'autorità di risoluzione.
Modello N 01.02: notifica per categoria di passività
Quando l'autorità di risoluzione ritiene necessario specificare categorie di passività, il modello N 01.02 consente di notificare la situazione per categoria. Per ciascuna categoria devono essere indicati:
- la categoria di passività definita dall'autorità di risoluzione;
- il valore totale stimato delle passività in valuta locale per un periodo di 6 mesi dalla data di notifica;
- i motivi per cui la categoria è stata notificata;
- il rango in insolvenza;
- il numero massimo stimato di contratti o strumenti sottostanti.
Il valore notificato è un massimo stimato per i 6 mesi successivi. Se nel periodo di 6 mesi il valore cresce di oltre il 10% rispetto a quanto notificato, deve essere inviata una nuova notifica.
Modello N 02.00: classi di passività in caso di insolvenza
Il modello N 02.00 serve a ricostruire le classi di passività secondo il rango in insolvenza. Si compila con riferimento all'ultimo trimestre disponibile, in coerenza con specifiche scadenze di segnalazione trimestrale richiamate dal regolamento. Gli importi sono, di regola, valori in essere e vanno espressi nella valuta locale dello Stato membro di costituzione.
Il modello distingue, per ciascun rango:
- l'importo in essere delle passività totali;
- la parte relativa a passività disciplinate dal diritto di un paese terzo;
- la parte relativa a passività che non includono il riconoscimento contrattuale;
- la parte oggetto della notifica;
- la parte esclusa dal bail-in;
- l'importo nominale totale delle passività oggetto della notifica.
Le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo che non includono la clausola contrattuale sono identificate sulla base di cinque condizioni cumulative, tra cui la persistenza della passività, la disciplina da parte del diritto di uno Stato terzo, l'assenza della clausola di riconoscimento, la non esclusione dal bail-in e il fatto di non essere depositi di cui all'articolo 108, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
Regole di convalida e modello unico di punti di dati
L'allegato III impone che tutte le voci degli allegati siano trasformate in un modello unico di punti di dati, così da armonizzare i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione. Il modello deve rappresentare strutturalmente tutti i dati, individuare i concetti di business, fornire un dizionario dati e specifiche tecniche utili allo sviluppo di soluzioni informatiche per la segnalazione uniforme.
L'allegato IV stabilisce regole di convalida finalizzate a:
- collegare logicamente i punti di dati;
- definire filtri e condizioni preliminari;
- verificare coerenza ed esattezza dei dati trasmessi;
- prevedere valori predefiniti quando un'informazione non è trasmessa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della notifica
L'ente o l'entità che determina l'impraticabilità giuridica o altrimenti pratica di inserire la clausola contrattuale di riconoscimento del bail-in deve notificare all'autorità di risoluzione le informazioni indicate nei modelli dell'allegato I, compilati secondo le istruzioni dell'allegato II.
Formato, rappresentazione e regole di convalida
Le informazioni devono essere trasmesse nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dati stabiliti dalla pertinente autorità di risoluzione e in conformità alle definizioni dei punti di dati del modello unico di cui all'allegato III e alle regole di convalida dell'allegato IV.
Modello N 00.01: identificazione della notifica
Il primo modello identifica la notifica e l'ente o entità notificante: identificativo unico della notifica, data della notifica, tipo di notifica, date di riferimento per i modelli successivi, valuta applicabile, denominazione, codice dell'ente o entità, tipo di codice, persona di contatto, e recapiti. Il codice per gli enti è il LEI; per le altre entità è il LEI o, in mancanza, un codice uniforme applicabile nell'Unione o un codice nazionale.
Modello N 01.01: impraticabilità per contratto/strumento
Il modello è usato per singoli contratti o strumenti, anche multipli nella stessa notifica, e copre: nuove passività non ancora notificate, modifiche di passività già notificate e, se del caso, elementi fuori bilancio. Per ciascuna passività si indicano, tra l'altro, identificativo, eventuale modifica sostanziale, scadenza finale, rinnovabilità e frequenza di rinnovo, descrizione, tipo di passività, diritto applicabile, rango in insolvenza nel paese terzo e nello Stato membro, importi nominali in valuta originale e locale, condizioni di impraticabilità, eventuale categoria, motivazioni, esistenza di un parere giuridico e dati della controparte.
Condizioni di impraticabilità e motivazione
Per il modello N 01.01, le condizioni che possono rendere impraticabile l'inclusione della clausola sono quelle indicate nel regolamento delegato (UE) 2021/1527: violazione del diritto del paese terzo, contrarietà a istruzioni vincolanti di un'autorità estera, clausole standard internazionali non modificabili, clausole imposte da organismi non UE per accesso/uso dei servizi, e passività verso fornitori o imprese commerciali per beni o servizi operativi non essenziali non modificabili. La motivazione deve essere specifica e sufficientemente articolata; se esiste un parere giuridico, va indicato e trasmesso all'autorità di risoluzione.
Modello N 01.02: impraticabilità per categoria
Quando l'autorità di risoluzione ritiene necessario specificare categorie di passività ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, la notifica usa il modello N 01.02. Per ciascuna categoria si indicano il valore totale stimato delle passività in valuta locale per un periodo di 6 mesi dalla data di notifica, le ragioni della notifica, il rango in insolvenza e il numero massimo stimato di passività/contratti sottostanti. Se nei 6 mesi il valore supera del 10% l'importo notificato, deve essere inviata un'altra notifica.
Modello N 02.00: classi di passività in caso di insolvenza
Il modello N 02.00 riepiloga, per ciascun rango di insolvenza, gli importi in essere delle passività totali, distinguendo quelle disciplinate dal diritto di paesi terzi, quelle che non includono il riconoscimento contrattuale, quelle oggetto della notifica e quelle escluse dal bail-in. È compilato con riferimento all'ultimo trimestre disponibile, con date di riferimento allineate alle scadenze di segnalazione trimestrale indicate nel regolamento.
Ambito del consolidamento e obbligo individuale
La notifica è presentata su base individuale, non su base consolidata.
Modello unico di punti di dati e validazione
Tutte le voci degli allegati devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati per uniformare i sistemi informatici di enti e autorità di risoluzione. Le regole di convalida devono garantire il nesso logico tra i dati, definire filtri e condizioni preliminari, verificare coerenza ed esattezza e prevedere valori predefiniti quando l'informazione non è trasmessa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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