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Sentenza

Sentenza n. 16780/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa201811091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della certificazione dei risparmi energetici relativa a una richiesta di verifica e certificazione del 9 gennaio 2014, successiva richiesta di restituzione di 102 titoli di efficienza energetica e atti del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto nel febbraio 2014 la certificazione dei risparmi energetici derivanti dall’installazione di motori elettrici e gruppi di continuità ad alta efficienza, con rilascio di titoli di efficienza energetica. Nel giugno 2018 il GSE ha avviato una verifica e annullato l’accoglimento della richiesta, rilevando carenze nella documentazione relativa alle dichiarazioni dei clienti partecipanti, ai poteri dei firmatari, alla realizzazione degli interventi, all’assenza di incentivi cumulabili, all’imputazione dei risparmi ai clienti e alla gestione e informazione sul progetto. La ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, eccesso di potere, irragionevolezza e travisamento, perché mancavano illegittimità originaria, rispetto del limite temporale e interesse pubblico all’annullamento, nonché comparazione degli interessi; (2) violazione del d.m. 28 dicembre 2012 e degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che la normativa vigente al momento dell’istanza non richiedeva i documenti pretesi dal GSE e che la richiesta si fondava su una prassi successiva; (3) violazione dell’art. 14 del d.m. 28 dicembre 2012 e del punto 14.2 delle Linee guida EEN 9/11, difetto di motivazione e istruttoria, poiché i documenti sarebbero già stati prodotti o comunque inidonei a incidere sul riconoscimento dei titoli, con richiamo anche all’art. 42, comma 3-bis, d.lgs. 28/2011. Con motivi aggiunti è stata impugnata la richiesta di restituzione dei 102 titoli, sulla base dell’illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’attività del GSE non costituiva annullamento d’ufficio soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma esercizio dei poteri doverosi di verifica, accertamento e controllo sulla sussistenza dei requisiti per l’incentivo e sull’effettività dei risparmi. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: il potere di controllo trova fondamento nella disciplina di settore e in quella sulle dichiarazioni sostitutive; consente al GSE di svolgere verifiche ulteriori dopo l’ammissione, chiedere documentazione e informazioni integrative e accertare la realizzazione degli interventi, la riferibilità dei risparmi ai clienti finali e l’assenza di cumulo di incentivi. La documentazione richiesta, inclusa la liberatoria, era necessaria anche alla luce del divieto di cumulo previsto dall’art. 10 del d.m. 28 dicembre 2012 e delle dichiarazioni rese dalla società. Il principio tempus regit actum non impediva di chiedere in verifica documenti ulteriori rispetto a quelli da allegare originariamente alla richiesta. Respinti i motivi principali, sono stati respinti anche i motivi aggiunti, fondati sulle medesime censure. Spese compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del GSE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio.

    L’erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dei dati dichiarati e il GSE può svolgere controlli documentali e accertamenti ulteriori, anche dopo l’ammissione al beneficio.

  • art. 10 d.m. 28 dicembre 2012

    Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla difesa del GSE, l’acquisizione di tale documento in fase di verifica è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento.

    Il divieto di cumulo rende legittima e necessaria, nella verifica, l’acquisizione di documenti che consentano di identificare il cliente cui è imputabile l’intervento e di escludere altri incentivi pubblici per il medesimo progetto.

  • art. 14, comma 2, delibera AEEG EEN 9/2011

    ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, “ al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea (quindi non tassativamente elencata, bensì riferita ad una categoria aperta, n.d.r.) a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi”

    I titolari dei progetti devono conservare documentazione idonea a consentire i controlli per tutta la vita tecnica degli interventi; la categoria documentale non è tassativa e può comprendere elementi ulteriori utili a verificare quanto dichiarato.

  • art. 7, comma 3, d.m. 11 gennaio 2017

    ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017 il GSE, nell’esercizio del potere di verifica, è legittimato a “richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse”.

    Nell’esercizio dei controlli il GSE può chiedere al proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle già trasmesse.

Massime di principio

  • Il GSE conserva, anche dopo l’approvazione della richiesta di verifica e certificazione, il potere-dovere di controllare la sussistenza dei requisiti per gli incentivi e l’effettività dei risparmi energetici; tale attività di verifica e controllo non coincide con l’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Nel controllo dei titoli di efficienza energetica, il GSE può svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica documentale iniziale e richiedere informazioni o documenti aggiuntivi, anche non tassativamente elencati dalla disciplina applicabile all’istanza originaria, purché necessari a verificare la veridicità delle dichiarazioni e la conformità dell’intervento.
  • La documentazione relativa all’identità e ai poteri dei clienti partecipanti, alla riferibilità dell’intervento e all’assenza di incentivi non cumulabili può essere necessaria per verificare che i risparmi siano effettivamente imputabili al cliente finale e che non si sia verificato un indebito cumulo di benefici.
  • Il titolare di un progetto ammesso a incentivi energetici deve conservare un’adeguata documentazione di supporto e organizzarsi in modo da poter rispondere alle verifiche del GSE; la complessità delle richieste documentali o la concessione di termini contenuti non escludono di per sé la legittimità del controllo.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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