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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A537 n. 29869 del 29/10/2021

MERCATO DELLA PRODUZIONE DI CONTENITORI IN PET

AGCMA537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato la condotta del gruppo Husky, leader nei macchinari per la produzione di preforme in PET, consistente nell’introduzione del sistema ID Tag e del meccanismo di de-tuning, che riduceva di circa il 10% la velocità dei macchinari HPP quando utilizzati con stampi privi di ID Tag, inclusi quelli di concorrenti. Erano inoltre state segnalate pressioni commerciali, limitazioni della garanzia e mancata assistenza. Pur rilevando la forte posizione di Husky, l’Autorità ha ritenuto insufficienti le prove circa un significativo effetto escludente o un pregiudizio per la concorrenza e ha chiuso il procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE, senza sanzioni.

Husky Injection Molding Systems Ltd, S.A. e Husky Italia S.r.l.: presunto abuso escludente mediante tying tecnologico tra macchinari e stampi per preforme in PET; istruttoria chiusa senza accertamento dell’infrazione.

Presunto tying tecnologico nei sistemi per la produzione di preforme in PET

Il provvedimento n. 29869 del 29 ottobre 2021 riguarda il procedimento A537, avviato nei confronti di Husky Injection Molding Systems Ltd, Husky Injection Molding Systems S.A. e Husky Italia S.r.l. per una presunta violazione dell’articolo 102 TFUE. L’ipotesi iniziale era che Husky avesse utilizzato la propria posizione nei macchinari per la produzione di preforme in PET per favorire gli stampi Husky e ostacolare i produttori concorrenti.

Parti e origine del procedimento

Husky Injection Molding Systems Ltd è la capogruppo canadese del gruppo Husky, attivo a livello mondiale nella fornitura di sistemi completi di stampaggio a iniezione, macchinari, stampi, accessori e servizi per l’industria della plastica. Husky Injection Molding Systems S.A. è la principale sede europea del gruppo e detiene integralmente Husky Italia S.r.l., filiale italiana incaricata della commercializzazione e dell’assistenza tecnica.

Il procedimento è stato avviato il 28 gennaio 2020 a seguito della segnalazione di un’impresa concorrente, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari e stampi a iniezione per la produzione di preforme in PET. Il segnalante sosteneva che Husky avesse posto in essere una strategia escludente diretta a rendere incompatibili, o comunque meno efficienti, gli stampi di terzi sui propri macchinari di nuova generazione.

Prodotti e mercati interessati

Le preforme in PET sono semilavorati destinati a essere trasformati, mediante soffiaggio, in bottiglie, flaconi e altri contenitori per usi alimentari, cosmetici e farmaceutici. Il processo di stampaggio a iniezione richiede principalmente un macchinario, uno stampo e una mano di presa.

L’Autorità ha considerato, sotto il profilo merceologico:

  • il mercato dei macchinari per la produzione di preforme in PET;
  • il mercato degli stampi per la produzione di preforme in PET, nel quale operano sia imprese integrate, come Husky, sia produttori specializzati di stampi compatibili con macchinari di diversi fornitori.

In ragione della presenza di fornitori globali e dei contenuti costi di trasporto, l’avvio aveva ipotizzato una dimensione geografica mondiale o, comunque, sovranazionale. Nella decisione finale la definizione precisa dei mercati è stata lasciata aperta, non essendo necessaria per l’esito del procedimento.

Posizione di Husky

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato la posizione di assoluto rilievo di Husky nel mercato dei macchinari per preforme in PET. Secondo dati interni della società relativi al 2018, Husky deteneva:

  • una quota mondiale in valore del 70-75% nel mercato dei macchinari;
  • una quota mondiale in volume del 60-65% nello stesso mercato;
  • una quota mondiale in valore del 45-50% nel mercato degli stampi;
  • una quota mondiale in volume, misurata in termini di cavità, del 65-70% nel mercato degli stampi.

Per l’Italia, la documentazione interna acquisita indicava nel 2018 una quota di Husky nel mercato dei macchinari intorno al 70-75%. Anche in Europa la quota era indicata intorno al 70-75%, mentre il principale concorrente disponeva di una quota sensibilmente inferiore e il resto del mercato risultava frammentato.

Oltre alle quote, l’Autorità ha considerato la qualità percepita dei prodotti Husky, la reputazione consolidata, la capacità produttiva e la capillarità della rete di assistenza post-vendita. Tutti gli operatori della domanda che avevano risposto ai questionari dichiaravano di utilizzare, esclusivamente o insieme a macchinari concorrenti, macchinari Husky.

Sistema ID Tag e meccanismo di de-tuning

A partire dal 2014 Husky ha introdotto i sistemi di stampaggio HyPET 4.0, HPP 4.0 e HPP 5.0, progettati per operare a velocità elevate e ridurre i tempi di formatura. Tali sistemi incorporano sensori elettronici che comunicano con componenti identificativi presenti negli stampi Husky di ultima generazione, i cosiddetti ID Tag.

Quando il macchinario riconosce uno stampo dotato di ID Tag, può operare alla massima velocità HPP. In assenza del tag, si attiva il meccanismo di de-tuning, che riduce automaticamente le prestazioni del macchinario. L’effetto accertato consisteva principalmente nella riduzione della velocità produttiva, quantificata in circa il 10% rispetto alla velocità massima.

L’utilizzo di stampi privi di ID Tag non impediva tuttavia il funzionamento dei macchinari HPP. Il de-tuning operava sia con stampi di produttori concorrenti sia con stampi Husky di generazioni precedenti, non dotati del sistema ID Tag. Secondo Husky, la funzione era destinata a evitare che componenti non progettati per le sollecitazioni delle prestazioni HPP fossero utilizzati alla massima velocità, con possibili rischi per la sicurezza degli operatori e l’integrità degli impianti.

Ipotesi di abuso e ulteriori condotte segnalate

L’ipotesi dell’avvio era che il sistema ID Tag costituisse una forma di vendita abbinata tecnologica tra il macchinario, prodotto principale, e lo stampo Husky, prodotto complementare, idonea a rendere anti-economico l’utilizzo di stampi concorrenti.

Il segnalante aveva inoltre denunciato:

  • il diniego dei codici di sblocco necessari a ripristinare la piena velocità dei macchinari;
  • minacce di mancata assistenza tecnica in caso di utilizzo di stampi concorrenti;
  • comunicazioni denigratorie sulla qualità delle preforme prodotte con stampi non Husky;
  • limitazioni o annullamenti della garanzia in caso di impiego di stampi di terzi;
  • una possibile riserva di Husky di non vendere il macchinario a clienti intenzionati a utilizzarlo con stampi concorrenti.

L’istruttoria ha confermato che tecnicamente esistevano codici di sblocco e che in due occasioni Husky li aveva utilizzati, ma solo temporaneamente e nell’ambito della gestione di problemi relativi a stampi Husky. Non è stata acquisita documentazione idonea a dimostrare che tali codici fossero utilizzabili per ottenere la piena velocità con stampi di terzi.

Quanto alle pressioni commerciali, le ispezioni non hanno fornito evidenze sufficienti di minacce sistematiche di mancata assistenza o di attività di denigrazione. Una comunicazione valorizzava la qualità degli stampi Husky e prospettava possibili conseguenze sulla garanzia, mentre una singola proposta commerciale conteneva una riserva di interrompere la vendita del macchinario qualora il cliente intendesse abbinarlo a stampi di terzi. Tale clausola non risultava però riprodotta nelle altre offerte né nelle condizioni generali di vendita acquisite.

Le limitazioni della garanzia sono state inoltre ritenute coerenti con la prassi del settore, nel quale i produttori normalmente escludono dalla garanzia i danni riconducibili all’impiego di componenti di terzi.

Valutazione degli effetti sulla concorrenza

L’Autorità ha riconosciuto che la velocità costituisce un parametro rilevante nella valutazione delle prestazioni degli impianti. Tuttavia, l’istruttoria ha evidenziato che la competizione avviene anche sulla base di prezzo, interoperabilità, affidabilità, disponibilità e manutenibilità dell’impianto, nonché della produttività netta complessiva, espressa dall’Overall Equipment Effectiveness.

Tra i quindici operatori rispondenti ai questionari, soltanto Nuovaplast aveva ritenuto che la riduzione della velocità riconducibile all’uso di stampi di terzi producesse effetti tangibili di limitazione dell’attività produttiva. Una successiva comunicazione di un altro operatore aveva sottolineato l’importanza del tempo-ciclo, ma l’Autorità ha considerato tale elemento non sufficiente a superare il quadro complessivo delle risultanze.

Non è stato quindi dimostrato che il de-tuning fosse concretamente pregiudizievole per la clientela o che fosse idoneo a modificare le decisioni di acquisto a danno dei concorrenti. È stato inoltre rilevato che i principali concorrenti di Husky avevano registrato una crescita del fatturato negli anni interessati, circostanza non coerente con l’ipotesi di una significativa capacità escludente già dal 2014.

Giustificazioni tecniche prospettate da Husky

Husky ha sostenuto che il de-tuning fosse giustificato da esigenze di sicurezza. I sistemi HPP sarebbero stati progettati per prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti, con maggiori sollecitazioni dinamiche, termiche e vibrazionali. Secondo la società, non tutti gli stampi e i componenti, inclusi quelli Husky di vecchia generazione, sarebbero stati progettati per resistere alle prestazioni massime HPP.

Il sistema ID Tag consentirebbe pertanto di verificare la presenza di componenti idonei e di impedire il funzionamento a velocità HPP di attrezzature potenzialmente inadatte. Husky ha inoltre richiamato i rischi di deformazione, usura, cricche e rottura delle parti meccaniche, nonché le possibili responsabilità civili e penali connesse a malfunzionamenti.

L’Autorità non ha ritenuto necessario giungere a una valutazione definitiva né sulla fondatezza delle giustificazioni tecniche né sulla qualificazione esatta della condotta, poiché mancava comunque la prova di una restrizione significativa della concorrenza.

Valutazione giuridica ai sensi dell’articolo 102 TFUE

L’Autorità ha esaminato la condotta alla luce dell’articolo 102 TFUE e della disciplina applicabile ai sensi del Regolamento CE n. 1/2003. Pur rilevando una posizione di mercato molto forte di Husky, ha ritenuto che le evidenze raccolte non dimostrassero l’idoneità della condotta a produrre effetti escludenti significativi.

In particolare, l’Autorità ha osservato che, anche secondo la giurisprudenza e la prassi della Commissione europea in materia di tying tecnologico, la mera esistenza di un meccanismo tecnico che favorisca prodotti integrati non è sufficiente per accertare un abuso. Occorre una prova concreta della portata restrittiva, anche potenziale, della condotta.

Nel caso concreto:

  • gli stampi di terzi potevano essere utilizzati sui macchinari HPP, sebbene a velocità ridotta;
  • la riduzione della velocità era quantificata in circa il 10% e non comportava l’impossibilità di utilizzo;
  • la velocità non risultava il parametro determinante nelle scelte dei clienti;
  • gli operatori del mercato attribuivano rilievo anche a prezzo, interoperabilità e parametri RAM;
  • non erano state provate pressioni commerciali sistematiche o pratiche generalizzate di esclusione;
  • non era stato dimostrato un concreto pregiudizio per i clienti o per i concorrenti.

Impegni, istruttoria ed esito

Husky aveva ottenuto una proroga del termine per la presentazione di impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, ma non aveva successivamente presentato misure comportamentali o strutturali.

L’istruttoria ha incluso richieste di informazioni a operatori della domanda e dell’offerta, audizioni, accessi agli atti e accertamenti ispettivi svolti presso Husky Italia e presso la sede lussemburghese di Husky, con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell’autorità lussemburghese ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1/2003.

Con decisione finale, l’AGCM ha ritenuto che le informazioni disponibili non consentissero di dimostrare che Husky Injection Molding Systems Ltd, Husky Injection Molding Systems S.A. e Husky Italia S.r.l. avessero posto in essere un abuso di posizione dominante di natura escludente in violazione dell’articolo 102 TFUE. Sono stati pertanto ritenuti venuti meno i motivi di intervento dell’Autorità.

Il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione, senza sanzioni e senza imposizione di misure correttive.

Punti principali

Parti e segnalazione

Il procedimento ha coinvolto Husky Injection Molding Systems Ltd, Husky Injection Molding Systems S.A. e Husky Italia S.r.l., a seguito della segnalazione di un concorrente attivo nella progettazione e produzione di macchinari e stampi a iniezione per preforme in PET.

Condotta esaminata

Husky aveva introdotto nei sistemi di nuova generazione HyPET 4.0, HPP 4.0 e HPP 5.0 un sistema di riconoscimento ID Tag. L’assenza del tag attivava il meccanismo di de-tuning, con riduzione della velocità produttiva del macchinario, anche quando erano utilizzati stampi di concorrenti o stampi Husky di precedente generazione.

Posizione di mercato

Nel 2018 Husky deteneva circa il 70-75% del mercato mondiale dei macchinari per preforme in PET e il 45-50% del mercato mondiale degli stampi; in Europa la quota dei macchinari era indicata intorno al 70-75%. L’Autorità ha comunque lasciato aperta la definizione esatta dei mercati rilevanti.

Ulteriori condotte segnalate

Sono state esaminate, senza adeguati riscontri, le contestazioni relative al diniego di codici di sblocco, alle minacce di mancata assistenza, alla denigrazione degli stampi concorrenti, alle limitazioni della garanzia e a una proposta commerciale contenente una possibile riserva di interrompere la vendita del macchinario.

Esito

L’istruttoria non ha dimostrato che la riduzione della velocità fosse concretamente idonea a orientare le scelte dei clienti o a escludere i concorrenti. L’AGCM ha pertanto ritenuto venuti meno i motivi di intervento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e ha chiuso il procedimento senza sanzioni.

Come è indicizzato

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