Provvedimento AGCM A487B n. 29868 del 29/10/2021
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dà esecuzione alle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, che hanno confermato la posizione dominante di Moby/CIN e l’abuso escludente consistente nel boicottaggio diretto di imprese di logistica che si erano rivolte ad armatori concorrenti. È stata invece esclusa la componente di boicottaggio indiretto, fondata su pressioni sulla clientela e sconti alle imprese fedeli. L’infrazione è stata ricondotta al periodo 28 settembre 2015-31 dicembre 2016, per 15 mesi. Eliminata l’entry fee e ridotta la percentuale sul fatturato specifico dal 9% al 4%, l’importo intermedio di 4.000.664,11 euro è stato ulteriormente ridotto a 1 milione di euro per le gravi condizioni economico-finanziarie delle imprese, ammesse al concordato preventivo in continuità aziendale.
Moby e Compagnia Italiana di Navigazione: rideterminazione della sanzione per abuso escludente mediante boicottaggio diretto nei servizi marittimi merci da/per la Sardegna; ammenda ridotta a 1 milione di euro.
Moby/CIN – rideterminazione della sanzione per abuso escludente nel trasporto marittimo merci verso la Sardegna
Il provvedimento n. 29868 del 29 ottobre 2021 ridetermina, in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, la sanzione originariamente irrogata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN) per un abuso di posizione dominante nei servizi di linea di trasporto marittimo delle merci da e per la Sardegna.
Parti e origine del procedimento
CIN aveva acquisito il ramo d’azienda di Tirrenia relativo al trasporto marittimo di passeggeri e merci tra la Penisola e le isole; opera con il brand Tirrenia ed è titolare del servizio pubblico volto a garantire la continuità territoriale. Moby opera sulle rotte tra Italia continentale, Sardegna, Corsica ed Elba. CIN è controllata al 100% da Moby, a sua volta facente capo a Onorato Armatori S.r.l.; le due società sono state considerate congiuntamente come Moby/CIN sulla base della teoria dell’unica entità economica.
Il procedimento A487B è stato avviato per dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 7175/2019, che aveva parzialmente annullato il precedente provvedimento sanzionatorio n. 27053 del 28 febbraio 2018 e ordinato la rideterminazione dell’ammenda. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2727 del 1° aprile 2021 ha respinto gli appelli e confermato la decisione del TAR.
Mercati rilevanti e posizione dominante
Il provvedimento originario aveva individuato tre mercati dei servizi di linea di trasporto marittimo di merci, relativi ai seguenti fasci di rotte:
- Nord Sardegna-Nord Italia;
- Nord Sardegna-Centro Italia;
- Sud Sardegna-Centro Italia.
Il TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno confermato sia la metodologia utilizzata per definire i mercati rilevanti sia l’esistenza di una posizione dominante in capo a Moby/CIN. Secondo i giudici, l’Autorità aveva svolto un’analisi coerente della sostituibilità effettiva e aveva considerato una pluralità di fattori idonei a dimostrare la capacità delle imprese di determinarsi autonomamente e di incidere unilateralmente sulla struttura dei mercati.
Condotte contestate e qualificazione giuridica
L’AGCM aveva accertato un’unica e articolata strategia escludente, qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102, lettera b), TFUE. La strategia era rivolta contro imprese di logistica che, dopo avere utilizzato per il trasporto marittimo i servizi di armatori concorrenti, erano state considerate “infedeli” o “traditrici”.
La componente di boicottaggio diretto, definitivamente confermata dai giudici amministrativi, comprendeva:
- mancati imbarchi dei mezzi riferibili alle imprese di logistica interessate;
- rifiuti di prenotazione;
- improvvise risoluzioni o recessi da contratti di lungo periodo;
- peggioramenti delle condizioni commerciali praticate a imprese che in precedenza intrattenevano rapporti consolidati con Moby/CIN.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ripetitività degli episodi, le motivazioni inattendibili o generiche e il carattere improvviso dei comportamenti dimostrassero una politica di costante intralcio nei confronti delle imprese che si erano rivolte ai concorrenti.
È stata invece esclusa la componente di boicottaggio indiretto. Essa comprendeva le pressioni esercitate sulla committenza affinché non utilizzasse i servizi di trasporto delle imprese di logistica “infedeli” e gli sconti concessi alle imprese rimaste fedeli a Moby/CIN. I giudici hanno ritenuto che l’istruttoria non avesse dimostrato che tali sconti, tenuto conto di pratiche analoghe dei concorrenti, fossero strumenti anticoncorrenziali diretti a legare la clientela e a innalzare barriere all’ingresso.
Valutazione dell’idoneità escludente
La conferma dell’abuso non richiedeva la dimostrazione dell’effettiva espulsione dei concorrenti o della produzione di effetti anticoncorrenziali già realizzati. Il Consiglio di Stato ha richiamato lo standard secondo cui, nell’ambito dell’articolo 102 TFUE, è sufficiente dimostrare che la condotta dell’impresa dominante sia idonea a restringere la concorrenza e a pregiudicare il corretto funzionamento del mercato.
Il boicottaggio diretto è stato ritenuto idoneo a precludere o rendere più difficile l’accesso dei concorrenti al mercato, incidendo sulle imprese di logistica che costituivano la domanda dei servizi di trasporto marittimo. L’istruttoria è stata giudicata meticolosa e basata su numerosi elementi acquisiti da diversi operatori e mediante strumenti istruttori diversificati. È stata inoltre confermata l’idoneità della condotta a produrre un pregiudizio anche per i consumatori, senza necessità di dimostrare un danno concreto già verificatosi.
Durata dell’infrazione
Il provvedimento originario aveva considerato una durata di due anni e cinque mesi, dal 28 settembre 2015 al 28 febbraio 2018, applicando un coefficiente moltiplicativo pari a 2,42 e ritenendo che le condotte fossero ancora in corso alla chiusura dell’istruttoria.
Il TAR Lazio, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, ha invece individuato la cessazione dell’abuso nel gennaio 2017. Nel provvedimento di rideterminazione l’AGCM ha precisato il termine finale al 31 dicembre 2016, determinando una durata complessiva di 15 mesi, pari a 460 giorni, con coefficiente moltiplicativo di circa 1,26.
Criteri di rideterminazione della sanzione
La sanzione è stata rideterminata applicando l’articolo 11 della legge n. 689/1981, richiamato dall’articolo 31 della legge n. 287/1990, nonché le Linee guida AGCM del 22 ottobre 2014. Sono stati considerati la gravità della violazione, la durata, le condizioni economiche delle imprese e il loro comportamento.
L’importo originario era pari a 29.202.673,73 euro ed era stato calcolato sulla base di:
- una percentuale del 9% del fatturato specifico;
- un’entry fee del 15%;
- una durata di due anni e cinque mesi.
In ottemperanza alle pronunce giudiziali, l’AGCM ha:
- eliminato integralmente l’entry fee, poiché non era stata adeguatamente motivata la particolare sofferenza commerciale degli altri operatori necessaria a giustificarla;
- escluso dal perimetro valutativo il boicottaggio indiretto;
- ridotto la percentuale applicata al fatturato specifico dal 9% al 4% del fatturato specifico realizzato dal gruppo Onorato nel 2016;
- ridotto la durata a 15 mesi.
L’ammenda così calcolata è risultata pari a 4.000.664,11 euro.
Condizioni economico-finanziarie e riduzione ulteriore
L’AGCM ha considerato le condizioni economiche e finanziarie attuali di Moby e CIN. Le imprese avevano documentato una situazione particolarmente critica ed erano state ammesse, il 5 luglio 2021, alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.
L’Autorità non ha accolto la richiesta di una riduzione dell’80-90% o di una sanzione simbolica sulla base dei precedenti richiamati dalla Parte, ritenendo che tali precedenti riguardassero fattispecie differenti, società in liquidazione o imprese che avevano cessato l’attività. Ha tuttavia ritenuto necessario attribuire rilievo alle condizioni economiche attuali, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/1981.
Considerata la permanenza di un illecito qualificabile come grave, ma tenuto conto della situazione finanziaria e concordataria, l’Autorità ha applicato un’ulteriore riduzione di circa il 75% sull’importo di 4.000.664,11 euro, fissando la sanzione complessiva in 1.000.000 di euro.
Dispositivo, pagamento e impugnazione
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata applicata in solido a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per la violazione dell’articolo 102, lettera b), TFUE accertata nel provvedimento originario, nella misura complessiva di 1.000.000 di euro.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante modello F24 con elementi identificativi, con comunicazione immediata all’AGCM dell’avvenuto versamento. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Parti e rapporto societario
Moby S.p.A. controlla integralmente Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN), operante con il brand Tirrenia; le due società sono state considerate unitariamente secondo la teoria dell’unica entità economica.
Abuso confermato
È stato confermato l’abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102, lettera b), TFUE, consistente nel boicottaggio diretto delle imprese di logistica che utilizzavano concorrenti di Moby/CIN: mancati imbarchi, rifiuti di prenotazione e improvvise risoluzioni di contratti.
Condotta esclusa
Il boicottaggio indiretto, costituito da pressioni sui committenti delle imprese di logistica e da sconti alle imprese rimaste fedeli a Moby/CIN, è stato caducato dai giudici amministrativi per insufficienza della prova della sua capacità anticoncorrenziale.
Mercati e durata
L’infrazione ha riguardato i servizi di linea di trasporto marittimo di merci sulle rotte Nord Sardegna-Nord Italia, Nord Sardegna-Centro Italia e Sud Sardegna-Centro Italia. La durata è stata rideterminata in 15 mesi, dal 28 settembre 2015 al 31 dicembre 2016.
Rideterminazione dell’ammenda
L’AGCM ha eliminato l’entry fee del 15%, ridotto il parametro di gravità dal 9% al 4% del fatturato specifico realizzato nel 2016 e determinato una sanzione intermedia di 4.000.664,11 euro. Considerate le condizioni finanziarie e l’ammissione al concordato preventivo in continuità, l’importo è stato ulteriormente ridotto a 1.000.000 di euro, da pagare entro 30 giorni dalla notificazione.
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