Prescrizioni del Garante n. 93 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il mancato tempestivo riscontro di Security Service s.r.l. a una richiesta di accesso ai dati personali presentata da un ex dipendente ai sensi degli artt. 15 e 12, par. 3, GDPR. La società ha fornito la documentazione solo dopo il reclamo e l'avvio dell'istruttoria, sostenendo di non essere più titolare del trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro e l'avvenuta precedente consegna dei documenti. L’Autorità ha respinto tali argomentazioni, ricordando che, se il titolare dispone ancora dei dati, deve riscontrare l’istanza anche se la documentazione era già stata consegnata in passato. Pur accertando la violazione, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha applicato un ammonimento anziché una sanzione pecuniaria.
Security Service s.r.l.: ammonimento per mancato riscontro a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR di un ex lavoratore
Ammonimento a Security Service s.r.l. per mancato riscontro a un'istanza di accesso
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il comportamento di Security Service s.r.l., in relazione al mancato riscontro tempestivo a una richiesta di accesso ai dati personali presentata da un ex lavoratore. Il provvedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR e si conclude con un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendo la fattispecie una violazione minore.
Fatti e origine del reclamo
L'interessato aveva presentato, via e-mail, un'istanza di esercizio dei diritti ex art. 15 GDPR il 5 settembre 2023, poi sollecitata il 17 ottobre 2023, chiedendo l'accesso a documenti relativi al rapporto di lavoro: primo contratto di assunzione (gennaio 2015), successivo contratto a tempo indeterminato e due buste paga per ciascun anno dal 2015 al 2019. Non avendo ricevuto riscontro, ha presentato reclamo al Garante il 7 gennaio 2024.
Il Garante, con nota del 1 febbraio 2024, ha invitato la società a fornire osservazioni e ad aderire alla richiesta dell'interessato. Nella risposta del 13 febbraio 2024, la società ha sostenuto che i documenti erano già stati consegnati nel corso del rapporto di lavoro e ha allegato, per completezza, la documentazione richiesta.
Difese della società nel procedimento
Con l'avvio del procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice, notificato il 25 giugno 2024, la società ha depositato scritti difensivi l'8 luglio 2024. In sintesi, ha affermato che:
- il rapporto di lavoro era cessato il 23 luglio 2019 e, da tale data, sarebbero venuti meno sia le esigenze sia le basi legittimanti del trattamento;
- non sarebbe più stata titolare o responsabile del trattamento dei dati dell'interessato;
- l'istanza sarebbe stata comunque infondata, perché riferita a documenti già consegnati;
- l'interessato avrebbe rinunciato al reclamo con nota del 26 giugno 2024;
- la documentazione era stata resa disponibile tramite piattaforma digitale con password personale.
Valutazioni del Garante
L'Autorità ha ritenuto non condivisibili le difese della società. Ha evidenziato che il titolare non aveva dato riscontro all'istanza di accesso entro il termine di cui all'art. 12, par. 3, GDPR, e che la risposta era intervenuta solo a seguito del reclamo e dell'istruttoria. Ha inoltre osservato che, quando il titolare non intenda o non possa aderire alla richiesta, deve comunque comunicare all'interessato i motivi del diniego e informarlo della possibilità di proporre reclamo al Garante o ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 12, par. 4, GDPR.
Il Garante ha poi richiamato le Guidelines 1/2022 dell'EDPB sul diritto di accesso, secondo cui il titolare deve cercare di individuare tutte le attività di trattamento riguardanti l'interessato e fornire i dati disponibili al momento della richiesta. Se i dati sono ancora nella disponibilità del titolare, l'istanza va soddisfatta; la cessazione del rapporto di lavoro, di per sé, non comporta automaticamente la cessazione del trattamento. È stato altresì ribadito che il diritto di accesso non si limita a dati "nuovi" rispetto a quelli già conosciuti dall'interessato, ma tutela anche la verifica della permanenza o rimozione dei dati, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento.
Esito del procedimento e misura adottata
L'Autorità ha quindi accertato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR e ha qualificato la condotta come trattamento illecito ai sensi dell'art. 143 del Codice. Tuttavia, ha considerato la fattispecie una "violazione minore" ai sensi dell'art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando:
- il carattere colposo della violazione;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- la condotta complessiva tenuta dalla società;
- la rinuncia al reclamo e il rinvenimento della documentazione da parte dell'interessato nelle more del procedimento.
In ragione di tali elementi, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento anziché una sanzione pecuniaria, disponendo anche l'annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell'interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un ex dipendente, che lamentava il mancato riscontro a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR inviata via e-mail il 5 settembre 2023 e sollecitata il 17 ottobre 2023. La richiesta riguardava, in particolare, il primo contratto di assunzione del gennaio 2015, il successivo contratto a tempo indeterminato e due buste paga per ciascun anno lavorativo dal gennaio 2015 al luglio 2019.
Difese della società
La società ha sostenuto che la cessazione del rapporto di lavoro aveva fatto venir meno ogni obbligo in materia di trattamento dei dati e che la richiesta era comunque abusiva e ripetitiva, perché riferita a documenti già consegnati durante il rapporto. Ha inoltre affermato che le buste paga erano state rese disponibili tramite piattaforma digitale con password personale e ha depositato la documentazione solo in sede di istruttoria, anche richiamando la rinuncia al reclamo da parte dell'interessato.
Valutazioni del Garante sulla violazione
Il Garante ha accertato che il titolare non aveva fornito alcun idoneo riscontro entro il termine di un mese previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR. Ha inoltre rilevato che, se il titolare dispone ancora dei dati personali, deve dare seguito alla richiesta ex art. 15 GDPR; in caso di diniego o impossibilità, deve comunque comunicare i motivi specifici e l'indicazione dei rimedi, come previsto dall'art. 12, par. 4. Il fatto che la documentazione fosse già stata consegnata in precedenza non esclude il diritto di accesso, poiché questo serve anche a verificare la permanenza o rimozione dei dati.
Esito e misura adottata
L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, ma ha ritenuto il caso una violazione minore ai sensi dell'art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, tenendo conto del carattere colposo, dell'assenza di precedenti e della rinuncia al reclamo intervenuta nelle more. In luogo della sanzione pecuniaria, ha quindi applicato un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e disposto l'annotazione nel registro interno delle violazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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