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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25513/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per falsità del privato in atto pubblico (art. 482 c.p., con aggravante ex art. 61, primo comma, n. 2) e per tentata truffa aggravata. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) la fotocopia ritenuta falsa non sarebbe integrativa di reato perché si trattava di copia di atto inesistente priva di protocolli e attestazioni; (2) mancata declaratoria di prescrizione perché il reato sarebbe stato commesso il 24.1.2013 (secondo precedente sentenza di incompetenza) e non nel 2019; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), a causa dell'incensuratezza e dell'assenza di danno provato; (4) eccessiva dosimetria della pena e mancato prevalere delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato la configurabilità del reato di falsità in atto privato presentato come atto pubblico in quanto la fotocopia recava firma, timbri e caratteristiche tali da poter trarre in inganno l'amministrazione; ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione perché i giudici di merito hanno accertato (sulle prove) che la formazione/uso dell'atto falso è avvenuto con l'invio della richiesta il 14.9.2019 (dopo solleciti del 2015 e 20.3.2019), sicché il reato non era prescritto; ha respinto la domanda di applicazione dell'art. 131-bis rilevando modalità esecutive che denotano professionalità e la presenza di altra denuncia per fatto analogo; ha giudicato congrua la pena (1 anno e 4 mesi in primo grado, confermata). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali. Il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento sul secondo motivo, ma la Cassazione non ha accolto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 482 cod. pen.

    Il reato di falsità materiale del privato in atto pubblico può configurarsi anche mediante la produzione/uso di una fotocopia di documento inesistente quando, per caratteristiche formali e sostanziali (firma, timbri, apparenza), la copia sia idonea a trarre in inganno la pubblica fede; la valutazione è fattuale e dipende dall'idoneità concreta del documento a sembrare originale.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma collegata ai reati di falsità in atti pubblici; la Corte richiama i criteri per valutare la falsità materiale anche in relazione a documenti che appaiono originari pur essendo copie.

  • art. 477 cod. pen.

    Rilevante per la distinzione tra falsità in certificati/autorità amministrative e altro; la giurisprudenza individua il momento consumativo nella formazione del documento falso, ma il relativo accertamento rimane onere di prova dei giudici di merito.

  • art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Aggravante applicata in relazione alla qualità soggettiva o agli elementi del fatto (qui utilizzata per aggravare la falsità contestata).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa quando le modalità esecutive denotano professionalità e vi è un precedente analogo o rischio di reiterazione, nonché in presenza di rilevanza del danno/attacco a ente pubblico.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha giudicato congrua la dosimetria dei giudici di merito, ritenendo prevalente la gravità del fatto, la qualità soggettiva dell'imputato (rappresentante di ONLUS) e il danno verso ente pubblico rispetto alle attenuanti generiche invocate.

Massime di principio

  • La mera assenza di numero di protocollo o di attestazioni di conformità non esclude automaticamente la configurabilità del reato: ciò che conta è se il documento, nella sua concretezza (firma, timbri, apparenza), è idoneo a farlo passare per originale e a trarre in inganno l'ufficio.
  • Per i reati di falsità in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477/482 c.p.) il momento consumativo è, in linea di principio, la formazione del documento falso; tuttavia, se le prove mostrano che la formazione non è databile diversamente dall'uso (invio/produzione all'ente), i giudici possono ancorare il tempus commissi al momento dell'uso: in Cassazione non è ammessa una rivalutazione dei fatti già accertati dal merito.
  • La prescrizione può essere esclusa se gli accertamenti di merito dimostrano che la formazione/uso del falso è avvenuto in epoca successiva a quella invocata dalla difesa; la difesa deve fornire elementi probatori per retrodatare la formazione del documento.
  • L'art. 131-bis c.p. non si applica automaticamente per l'incensuratezza dell'imputato o per la modesta entità numerica dell'importo: rilevano le modalità esecutive (se indicano professionalità), la natura della vittima (ente pubblico) e l'esistenza di fatti analoghi che possano escludere la particolare tenuità.
  • Nella determinazione della pena la posizione di rappresentante di un'associazione (soprattutto ONLUS) e l'avere arrecato un pregiudizio o tentato profitto indebito a un ente pubblico sono elementi che giustificano una valutazione restrittiva delle attenuanti e una determinazione della pena non lieve.
  • In Cassazione sono limitate le possibilità di sindacare le valutazioni probatorie dei giudici di merito: le doglianze che richiedono una rivalutazione dei fatti o della prova sono inammissibili se non indicano errori di diritto.

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