Ordinanza n. 8060/2026 - Roma, Sezione 3B
istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. -OMISSIS-, resa in accoglimento del ricorso n. RG -OMISSIS- per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corretta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al trasferimento della docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stato nominato un commissario ad acta, lamentando la mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del 14 dicembre 2021. Il TAR aveva già ordinato all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulle indagini svolte e sulle ragioni per cui, nonostante il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/1992, la docente non avesse maturato il diritto al trasferimento per l'anno scolastico 2021/2022, considerando le sedi disponibili e le preferenze indicate. L'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha depositato una memoria affermando l'avvenuta esecuzione della sentenza, ma senza chiarire l'iter amministrativo seguito né le ragioni concrete del mancato trasferimento. La ricorrente ha contestato l'irrilevanza della documentazione, in larga parte coincidente con atti già presenti, ha ribadito l'interesse all'esatta esecuzione della sentenza e ha chiesto anche l'applicazione delle astreinte. Ha inoltre richiesto l'acquisizione, per tutte le sedi indicate nella domanda di trasferimento e per l'anno scolastico 2021/2022, dei dati relativi alla pianta organica, ai posti occupati a tempo indeterminato o determinato, alle cessazioni dei rapporti di lavoro, alle attività di rioccupazione dei posti, ai bollettini dei trasferimenti, ai nominativi, punteggi e posizioni dei beneficiari e all'eventuale assegnazione delle sedi più vicine al padre ad altri candidati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la documentazione depositata dall'amministrazione non fosse idonea a dimostrare l'esecuzione dell'ordinanza istruttoria né della sentenza ottemperanda. Sono rimasti oscuri sia l'iter procedimentale seguito sia le ragioni per cui l'USR Campania ha concluso che il riconoscimento del diritto di precedenza non comportasse il diritto al trasferimento nella provincia per l'anno scolastico 2021/2022. Il Collegio ha inoltre giudicato apodittica l'affermazione secondo cui l'esecuzione della sentenza avrebbe arrecato pregiudizio alla docente, rilevando che il trasferimento successivamente ottenuto per l'anno scolastico 2024/2025 risultava in regime di assegnazione provvisoria e che la stessa amministrazione aveva espressamente dichiarato di non avere dato esecuzione alla sentenza senza spiegarne adeguatamente le ragioni. Non è stata ancora decisa definitivamente l'istanza di sostituzione del commissario ad acta, né è stata esaminata in via conclusiva la richiesta di astreinte. Il TAR ha disposto la convocazione, senza possibilità di delega, del commissario ad acta e del direttore generale dell'USR competente per la Campania alla camera di consiglio del 3 giugno 2026, affinché forniscano informazioni e chiarimenti sull'attività svolta e sulle modalità di esecuzione della sentenza. Ha richiamato le possibili responsabilità contabili e le conseguenze sulla valutazione della performance derivanti dalla mancata ottemperanza, ordinando alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e ai soggetti convocati.
Norme richiamate
art. 33 l. 104/1992
Il riconoscimento del diritto di precedenza della docente costituisce il presupposto sostanziale della verifica ordinata dal giudice circa la spettanza del trasferimento, alla luce delle sedi disponibili e delle preferenze espresse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a sostegno della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una dichiarazione dell'amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente quando non espone in modo verificabile l'iter procedimentale seguito, i dati rilevanti e le ragioni concrete della conclusione adottata.
- Quando il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione una relazione dettagliata sulle modalità di esecuzione, il deposito di documenti già presenti in atti o di note meramente assertive non soddisfa l'ordine istruttorio se non consente di ricostruire le ragioni del comportamento amministrativo.
- L'affermazione secondo cui l'esecuzione del giudicato sarebbe pregiudizievole per il destinatario deve essere specificamente motivata e non può risolversi in una formula apodittica, soprattutto quando l'amministrazione riconosca di non avere dato esecuzione alla decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può convocare personalmente il commissario ad acta e il dirigente dell'amministrazione competente per acquisire chiarimenti sull'attività svolta e sulle ragioni della mancata esecuzione, richiamando anche le possibili responsabilità contabili e conseguenze organizzative della persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →