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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21846/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

TIPALDI era stato condannato dal Tribunale di Crotone per il reato previsto dall'art.95 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per non avere comunicato, entro i termini del procedimento penale n.1307/2017 (allorché era ammesso al patrocinio a spese dello Stato), una rilevante variazione reddituale consistente nella percezione del reddito di cittadinanza a decorrere da aprile 2019. In appello la condanna veniva confermata: l'Agenzia delle Entrate aveva accertato redditi ulteriori del nucleo familiare che, cumulati con quelli dichiarati nell'autocertificazione per l'ammissione al patrocinio (depositata il 30/09/2019), avrebbero precluso il mantenimento del beneficio; i giudici di merito ravvisarono l'omissione della comunicazione prevista dall'art.79, comma 1, lett. d) D.P.R. 115/2002 e il dolo generico. Con ricorso in Cassazione la difesa dedusse, in primo luogo, nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato (violazione artt.178 lett.c) e 179 c.p.p.), nonché vari motivi di merito: errata applicazione dell'art.79 lett. d) D.P.R. 115/2002 con riferimento alla rilevanza temporale dei redditi e al concetto di "variazione rilevante", carenza dell'elemento soggettivo e mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: è stata accertata la mancanza assoluta della citazione a comparire del TIPALDI davanti alla Corte d'Appello (la notifica al domicilio dichiarato non risulta perfezionata e non risulta che il difensore abbia ricevuto la citazione o l'avviso di rinvio in qualità di domiciliatario). Trattandosi di nullità che incide sulla vocatio in ius, la Corte ha qualificato la violazione come nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato del procedimento. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Catanzaro per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.95

    Norma sul reato connesso all'omessa comunicazione relativa al patrocinio a spese dello Stato; i giudici di merito avevano ritenuto integrato il fatto-reato per la mancata comunicazione della variazione reddituale che avrebbe precluso il beneficio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.79 comma 1 lett. d)

    Disposizione che impone l'obbligo di comunicare variazioni di reddito rilevanti ai fini del mantenimento del patrocinio a spese dello Stato; la Corte d'appello aveva interpretato tale obbligo in senso ampio, ritenendo dovuta la comunicazione della sopravvenuta percezione del reddito di cittadinanza, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza di tale valutazione a causa della nullità procedurale accertata.

  • Codice penale, art.131-bis

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento, ma la questione non è stata decisa dalla Cassazione in quanto la sentenza di appello è stata annullata per nullità procedurale.

  • Codice di procedura penale, art.178 lett. c)

    Prevede la nullità di atti che incidono sulla validità della vocatio in ius; la Corte ha ritenuto che la mancata citazione dell'imputato integra nullità assoluta ai sensi di tale disposizione.

  • Codice di procedura penale, art.179

    Stabilisce le conseguenze della nullità per omessa citazione; la Corte ha applicato la disciplina che porta all'annullamento degli atti conseguenti e della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura penale, art.161 comma 4

    Riferimento alle notifiche al difensore domiciliatario in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio; la Corte ha verificato che non risultano notifiche efficaci al difensore in qualità di domiciliatario che possano sanare l'omessa citazione.

  • Codice di procedura penale, art.609 comma 2

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la nullità che riguarda la vocatio in ius anche in sede di legittimità; la Corte l'ha applicata per dichiarare la nullità assoluta dell'appello.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'atto di citazione a giudizio all'imputato integra una nullità assoluta della vocatio in ius (artt.178/179 c.p.p.) rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza.
  • La notifica al difensore non sostituisce automaticamente la notifica all'imputato: occorre verificare che il difensore abbia ricevuto l'atto in qualità di domiciliatario o che la notificazione al difensore sia stata tempestiva e valida secondo le regole dell'art.161 c.p.p.; in mancanza, la procedura rimane viziata.
  • Quando sussiste una nullità di ordine generale sulla vocatio in ius, le questioni di merito (es.: corretta interpretazione dell'art.79 DPR 115/2002, esistenza del dolo, subordinazione alla causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.) rimangono inedite e vanno riesaminate in sede di nuovo giudizio utile.
  • L'obbligo di comunicare variazioni reddituali ai fini del mantenimento del patrocinio a spese dello Stato riguarda le "variazioni rilevanti" che incidono sull'idoneità al beneficio; in caso di contestazione penale sull'omissione, la qualificazione della rilevanza (periodo fiscale di riferimento, cumulabilità dei redditi, ecc.) richiede un accertamento di merito puntuale.
  • Per neutralizzare la configurazione dell'elemento psicologico (dolo), il ricorrente dovrebbe allegare e dimostrare elementi che consentano di ritenere l'errore scusabile o l'assenza di volontà di eludere il diritto; altrimenti il giudice può ritenere sussistente il dolo generico.

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