Cassazione Civile, Ordinanza n. 13155/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente con mansioni di autista/magazziniere impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per asserito abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. Secondo gli accertamenti richiamati nei giudizi di merito, in due giornate di permesso richieste per assistenza alla madre disabile il lavoratore avrebbe dedicato alla cura della familiare solo tempi molto ridotti, impiegando il resto del tempo in attività personali o comunque estranee alle finalità assistenziali. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, ritenendo la condotta integrativa di abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In cassazione il lavoratore deduceva violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 33 L. n. 104/1992, oltre a omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero applicato un criterio meramente aritmetico, senza considerare il contesto dell'assistenza, l'anzianità di servizio e l'assenza di dolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha rilevato anzitutto l'inammissibilità della censura costruita in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizio motivazionale, perché ciò tende a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, nel regime della c.d. doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto. Nel merito, la Corte ha ribadito che i permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 devono essere funzionalmente collegati all'assistenza del familiare disabile; l'utilizzo per esigenze diverse integra abuso del diritto e violazione di correttezza e buona fede, con rilievo disciplinare. Nel caso concreto, l'accertato impiego della quasi totalità del tempo di permesso per fini personali rendeva logicamente motivato il giudizio di gravità dell'inadempimento e proporzionata la sanzione espulsiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare la giusta causa; la Corte non ne muta la portata ma ritiene corretta la valutazione di gravità dell'abuso dei permessi e quindi non ravvisa errori nella sussunzione operata dai giudici di merito.
art. 33, comma 3, L. n. 104/1992
Il permesso è riconosciuto in funzione diretta dell'assistenza al familiare disabile; non può essere usato per finalità meramente personali o compensative. L'assenza dal lavoro deve essere causalmente collegata all'assistenza, anche se quest'ultima può esplicarsi in forme diverse, purché nell'interesse del disabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel regime della doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando appello e primo grado condividano le medesime ragioni di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È inammissibile la formulazione promiscua di censure che sovrappongano violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire e qualificare autonomamente le singole doglianze per riesaminare il merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Nella doppia conforme, esclude la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado condividendone il nucleo fattuale e argomentativo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso per manifesta infondatezza.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicate sanzioni per responsabilità aggravata in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione e della definizione anticipata proposta dal consigliere delegato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 2 e 32 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale della tutela dell'assistenza al disabile e dei valori di solidarietà interpersonale e intergenerazionale.
Massime di principio
- Il permesso retribuito previsto per l'assistenza al familiare disabile è legittimamente fruito solo se il tempo di assenza dal lavoro sia funzionalmente e causalmente destinato, in modo diretto, alla cura e all'assistenza del disabile, anche in forme non meramente materiali ma comunque nell'interesse dell'assistito.
- L'utilizzo del permesso per attività personali o per finalità estranee all'assistenza integra abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con possibile rilevanza disciplinare fino al licenziamento per giusta causa.
- Non è necessario che l'assistenza coincida in modo rigido o cronometrico con l'intero orario del permesso; tuttavia deve emergere una chiara funzionalizzazione del tempo liberato alle esigenze del disabile, senza che il beneficio sia sostanzialmente sviato.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mescolino violazione di legge e vizio motivazionale in modo promiscuo, quando in sostanza mirino a ottenere una rivalutazione del fatto.
- Nel regime della doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se i giudici di primo e secondo grado abbiano deciso sulla base delle medesime ragioni di fatto.
- La gravità dell'abuso dei permessi e la proporzionalità della sanzione espulsiva sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente coerente e non apparente.
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