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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento IRAP relativo al 2006, contestando il recupero a tassazione di diversi costi ritenuti indeducibili. In particolare, ha sostenuto che le spese per il congresso Cardiostim di Nizza fossero spese di pubblicità e non di rappresentanza; che i costi per servizi resi da consociate estere e le spese di viaggio rimborsate a un dirigente fossero effettivi, inerenti, certi e congrui; che la CTR avesse omesso l'esame della documentazione prodotta e motivato solo apparentemente; infine, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per errore incolpevole e obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, qualificando le spese del congresso come spese di rappresentanza perché finalizzate ad accrescere l'immagine e il prestigio dell'impresa, non a una diretta promozione commerciale. I motivi relativi all'omesso esame della documentazione sono stati dichiarati inammissibili per la sussistenza della doppia conforme nei giudizi di merito. È stato inoltre confermato che spettava alla contribuente dimostrare l'esistenza, l'inerenza, la coerenza economica e la congruità dei costi, prova ritenuta insufficiente. Esclusa anche l'obiettiva incertezza normativa idonea a eliminare le sanzioni. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 4.100 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 2

    La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità concreta: le prime perseguono una diretta promozione dei prodotti e un incremento commerciale; le seconde mirano soprattutto alla crescita dell'immagine, del prestigio e delle possibilità di sviluppo dell'impresa. Il congresso è stato ricondotto a questa seconda categoria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5

    La deducibilità dei costi richiede che siano effettivi, inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati. Il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrarne anche la coerenza economica e la congruità, soprattutto quando tali aspetti siano contestati.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova grava su chi intende far valere un diritto. In materia di costi deducibili, spetta quindi al contribuente provare l'esistenza, l'inerenza e, ove contestata, la coerenza economica delle spese.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto differenti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi radicali, quali la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità. Non è più possibile censurare la mera insufficienza della motivazione né chiedere una nuova valutazione delle prove.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, comma 1, e 6, comma 2

    Le sanzioni tributarie possono essere escluse in presenza di errore incolpevole o di obiettiva incertezza normativa, ma quest'ultima deve consistere in una reale e inevitabile impossibilità oggettiva di individuare la norma applicabile, non nella semplice buona fede o nell'errata interpretazione del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Consente di non applicare le sanzioni quando ricorre un'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie. L'incertezza deve essere oggettiva e deve essere allegata e provata dal contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Tutela il contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma non copre la mera ignoranza, la negligenza o la convinzione soggettiva di aver correttamente interpretato le norme.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per dedurre costi relativi a servizi infragruppo o prestazioni di dirigenti, non basta la contabilizzazione o la fattura: è opportuno conservare contratti, descrizione dettagliata delle attività, prove dell'effettiva esecuzione, criteri di determinazione del prezzo, pagamenti e collegamento con l'attività svolta.
  • Le spese per congressi, convegni, vitto, alloggio e ospitalità di partecipanti sono valutate in base alla finalità concreta. Se prevalgono immagine, relazioni e prestigio aziendale, tendono a essere spese di rappresentanza; se vi è informazione scientifica specifica e diretta promozione di prodotti, possono assumere natura pubblicitaria.
  • Nel giudizio di Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove. Occorre individuare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale radicale, non limitarsi a sostenere che il giudice abbia valutato male la documentazione.
  • Quando primo e secondo grado decidono sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera la doppia conforme e le censure di omesso esame di fatti decisivi diventano generalmente inammissibili.
  • L'obiettiva incertezza normativa che esclude le sanzioni deve essere dimostrata come situazione oggettiva e inevitabile, eventualmente collegata a norme ambigue o a contrasti giurisprudenziali rilevanti; la sola buona fede del contribuente non è sufficiente.
  • In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza formale del costo, ma anche la sua inerenza, effettività, ragionevolezza economica e congruità rispetto all'attività e ai ricavi dell'impresa.

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