Sentenza del 12/02/2015 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Statuto dei diritti del contribuente - Atto di diniego condono - Obbligo di motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità del diniego del condono, deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione. La motivazione dell’atto risultava criptica, difficilmente leggibile e non idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della decisione amministrativa.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul principio che l’atto di diniego del condono, come ogni altro atto amministrativo, deve essere adeguatamente motivato. Una motivazione oscura o incomprensibile viola l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, che richiama i requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Pertanto, il diniego non adeguatamente motivato è illegittimo e non consente al contribuente di comprendere né di contestare efficacemente le ragioni della decisione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
Gli atti dell’Amministrazione finanziaria, incluso il diniego del condono, devono esporre in modo chiaro i fatti e le ragioni giuridiche che sostengono la decisione. Una motivazione criptica o difficilmente comprensibile non soddisfa l’obbligo di legge.
Art. 3, legge n. 241 del 1990
I provvedimenti amministrativi devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Massime di principio
- Il diniego di un condono deve essere motivato con chiarezza e precisione, anche quando l’Amministrazione ritiene insussistenti i requisiti richiesti.
- La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dall’Amministrazione e di predisporre un’adeguata difesa.
- Una motivazione meramente apparente, criptica, generica o illeggibile può determinare l’illegittimità dell’atto per violazione dell’obbligo di motivazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l’atto individui concretamente i fatti contestati, le norme applicate e il collegamento tra tali elementi e il diniego adottato.
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