Ordinanza n. 2908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per le Marche, Sez. I, n. 527 del 20 aprile 2026 (notificata in pari data), resa sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da VSE s.r.l. per l'annullamento: - quanto al ricorso introduttivo, della nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 9965-P del 12 agosto 2024, nella parte in cui prescrive che: i) «l'impianto fotovoltaico dovrà perseguire la massima integrazione per cui i pannelli dovranno essere del tipo non riflettente e di una cromia marrone o verde a richiamo del contesto paesaggistico e agricolo, con esclusione di cromie nella scala del blu, grigio e nero, mentre i pali e tutte le strutture di sostegno siano non riflettenti e verniciati di color delle terre»; ii) «l'introduzione dei pannelli delle cromie sopra richieste non potrà determinare un aumento di superfici dell'impianto rispetto a quelle previste dal presente progetto»; - quanto al ricorso per motivi aggiunti, della determinazione dirigenziale della Provincia di Macerata n. 3000139 del 22 aprile 2025, nella parte in cui all'art. 2 determina di autorizzare il progetto fotovoltaico della società VSE s.r.l. «con le seguenti prescrizioni: a) l'impianto fotovoltaico e tutte le strutture a servizio dell'impianto […] dovranno essere costruiti nel rispetto delle prescrizioni dettagliatamente riportate al seguente punto n. 9, lettere […] j); […] 9. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni: […] j) i pannelli dell'impianto fotovoltaico dovranno essere di tipo non riflettente e di una cromia marrone o verde a richiamo del contesto paesaggistico e agricolo, con esclusione delle cromie nella scala del blu, grigio e nero; i pali e tutte le strutture di sostegno dovranno essere non riflettenti e verniciati con il colore delle terre; k) l'adozione dei pannelli della tipologia e della cromia descritti nel puntoprecedente non potrà comportare alcun aumento della superficie occupata dai pannelli rispetto a quella prevista nel progetto originario per il solo scopo di mantenere la potenza nominale di progetto inizialmente prevista o di limitare la diminuzione della stessa derivante dall'adozione dei pannelli colorati».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche, Sez. I, n. 527 del 20 aprile 2026, relativa alle prescrizioni paesaggistiche imposte a un impianto fotovoltaico
Esito
La controversia
Il Comune di Potenza Picena e la Provincia di Macerata hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Marche che aveva deciso sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti proposti da una società titolare di un progetto fotovoltaico. Erano contestate, in particolare, le prescrizioni della Soprintendenza e della Provincia concernenti l'impiego di pannelli non riflettenti di colore marrone o verde, con esclusione delle cromie blu, grigie e nere, nonché il divieto di aumentare la superficie occupata dai pannelli per mantenere la potenza nominale originaria. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi d'appello, limitandosi a dare atto delle domande cautelari incidentali e della precedente ordinanza pronunciata sull'appello del Ministero della cultura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli del Comune e della Provincia, in quanto rivolti contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 96 c.p.a. Ha preso atto che, con precedente ordinanza cautelare n. 2710 del 6 luglio 2026, resa sull'appello separatamente proposto dal Ministero della cultura, era già stata sospesa l'esecutività della sentenza appellata, al solo fine di mantenere integra la situazione controversa. La sospensione era stata ritenuta necessaria, in sede di delibazione cautelare, in ragione della prevalenza dell'interesse alla salvaguardia dei valori paesaggistici all'esito del bilanciamento degli interessi. L'ordinanza non decide il merito degli appelli: fissa per il 3 dicembre 2026 l'udienza pubblica per la trattazione congiunta dei tre appelli e compensa le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 96 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il Collegio ha riunito gli appelli perché rivolti contro la medesima sentenza.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- Gli appelli rivolti contro la medesima sentenza possono essere riuniti per una trattazione unitaria ai sensi dell'art. 96 c.p.a.
- In sede cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta anche al solo fine di mantenere integra la situazione controversa nelle more della decisione di merito, previa valutazione comparativa degli interessi in conflitto.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi relativi a prescrizioni incidenti su un impianto fotovoltaico, l'interesse alla salvaguardia dei valori paesaggistici può essere ritenuto prevalente, senza che tale valutazione anticipi la decisione sul merito della controversia.
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