Sentenza n. 16392/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma n. 7134/2025 depositata e resa pubblica il 18.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 40922/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 7134/2025 del 18 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 7134/2025, depositata il 18 giugno 2025. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto alla pretesa riconosciuta dalla decisione. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che, a fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi per dimostrare o chiarire l'avvenuta esecuzione; applicando i principi sull'onere della prova tra debitore e creditore, riconosce quindi la pretesa all'esecuzione del titolo. Precisa che i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; per l'eventuale inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, che agirà senza compenso, con facoltà di delega e su richiesta della ricorrente, entro i successivi 60 giorni. Non dispone la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del titolo e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o elementi sull'esecuzione, la pretesa all'adempimento può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non è automatica: può essere disposta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, a seguito di apposita richiesta della parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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