Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16392/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma n. 7134/2025 depositata e resa pubblica il 18.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 40922/2023

Giustizia amministrativa202602263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 7134/2025 del 18 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 7134/2025, depositata il 18 giugno 2025. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto alla pretesa riconosciuta dalla decisione. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che, a fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi per dimostrare o chiarire l'avvenuta esecuzione; applicando i principi sull'onere della prova tra debitore e creditore, riconosce quindi la pretesa all'esecuzione del titolo. Precisa che i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; per l'eventuale inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, che agirà senza compenso, con facoltà di delega e su richiesta della ricorrente, entro i successivi 60 giorni. Non dispone la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del titolo e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o elementi sull'esecuzione, la pretesa all'adempimento può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova tra debitore e creditore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere disposta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, a seguito di apposita richiesta della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.