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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 2649 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Attribuzione ai soci di una società a ristretta base sociale degli utili extracontabili di un'altra società controllata al 100% dalla prima - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'attribuzione personale degli utili extracontabili accertati in capo a una società controllata al 100% da un'altra società di capitali a ristretta base sociale. Sostenevano, in particolare, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati potesse operare soltanto quando la società direttamente titolare dell'impresa avesse una compagine sociale ristretta, e non anche in presenza di una struttura societaria articolata su più livelli.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'estensione della presunzione anche al cosiddetto secondo grado: quando una società titolare dell'impresa è partecipata da un'altra società di capitali, a sua volta caratterizzata da una ristretta base sociale, la ristrettezza può fondare la presunzione che gli utili extracontabili siano stati conosciuti e distribuiti, anche indirettamente, ai soci persone fisiche della società interposta. La presunzione resta comunque relativa e può essere superata con prova contraria concreta e specifica.

Norme richiamate

  • Presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale

    La ristrettezza della compagine sociale e i rapporti personali tra i soci consentono di presumere che gli utili non contabilizzati siano stati conosciuti e distribuiti tra i soci, salvo prova contraria.

  • Sentenza della Corte di cassazione 10 giugno 2009, n. 13338

    La presunzione può operare anche su più livelli societari: non è necessario che la ristrettezza riguardi soltanto la società direttamente produttrice degli utili, potendo estendersi alla società partecipante, se anch'essa presenta una compagine sociale ristretta.

Massime di principio

  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può applicarsi anche nelle strutture societarie a catena, quando la società partecipante è a sua volta composta da pochi soci e il controllo consente di ritenere plausibile la conoscenza degli utili.
  • La mera interposizione di una società tra l'impresa produttrice degli utili e i soci persone fisiche non esclude automaticamente la presunzione.
  • La presunzione non è assoluta: il contribuente può contrastarla dimostrando, con elementi specifici, la mancata percezione degli utili, l'assenza di disponibilità o controllo, oppure l'incompatibilità della distribuzione con la situazione concreta.
  • In presenza di società a ristretta base sociale, è importante conservare documentazione contabile, bancaria e societaria idonea a dimostrare l'effettiva destinazione degli utili e l'assenza di distribuzioni ai soci.

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