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Sentenza

Sentenza del 07/11/2022 n. 32760 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'IRESA relativa all'anno 2013, in relazione alla L.R. Lazio n.2/2013 (istituzione e misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). La ricorrente ha dedotto: 1) violazione e errata applicazione della L.R. n.2/2013 e del D.L. n.145/2013 (art.13, comma 15‑bis) perché la CTR non avrebbe applicato le nuove tariffe più favorevoli e il tetto nazionale di euro 0,50/t; 2) contrasto tra la disciplina regionale e il limite massimo nazionale (distorsione della concorrenza tra scali); 3) violazione della competenza statale in materia di concorrenza e del principio di coordinamento nazionale; 4) violazione della direttiva 2002/30/CE e del D.Lgs. n.13/2005 (omessi adempimenti procedurali previsti dalla direttiva: approccio bilanciato costi/benefici, consultazione, piani di contenimento/monitoraggio, misure alternative); 5) illegittimità per destinazione del gettito (solo 10% a finalità ambientali) in contrasto con L. n.342/2000 e principi costituzionali (art.117, art.119, art.3, art.53); 6) discriminazione e violazione della capacità contributiva per aver posto l'onere solo sugli esercenti aeromobili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Principali argomentazioni: 1) l'IRESA, a decorrere dal 1.1.2013, è tributo proprio regionale e la Regione Lazio ha discrezionalità nel determinare presupposto, esenzioni e aliquote entro i limiti costituzionali e comunitari; 2) il tetto nazionale (D.L. n.145/2013, art.13 comma 15‑bis, convertito) è legittimo e costituisce un limite alla potestà impositiva regionale per ragioni di tutela della concorrenza, ma il limite opera dalla data di entrata in vigore della norma nazionale (non retroattivamente) e la Regione ha adeguato le aliquote dall'anno 2014; 3) la direttiva 2002/30/CE non è self‑executing e non impone l'istituzione di un'imposta sul rumore; il D.Lgs. n.13/2005, che ne ha dato attuazione, circa le "restrizioni operative" non contempla una disciplina impositiva e non rende obbligatori gli adempimenti procedurali invocati dalla ricorrente in relazione alla L.R.; 4) la destinazione del 10% del gettito a misure di indennizzo/limitazione dell'inquinamento acustico è compatibile con la qualificazione dell'imposta come tributo regionale con finalità extrafiscali e non costituisce violazione automatica delle norme statali o costituzionali richiamate; 5) l'adozione di indici obiettivi (numero decolli/atterraggi, peso, classe acustica ICAO) è coerente con il principio di capacità contributiva. Per tali ragioni il vizio di legittimità prospettato è stato ritenuto infondato e il ricorso è stato respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Lazio n.2 del 2013, art.5

    "Le maggiori entrate ... sono destinate in misura pari al 10 per cento ... come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale, al fine di limitare l'inquinamento acustico e ambientale"

    La Corte ha ritenuto che la L.R. ha istituito l'IRESA quale tributo regionale proprio, fissandone presupposto, esenzioni e misura; la destinazione del 10% non fa dell'imposta un tributo di scopo in senso stretto ma è compatibile con la qualificazione come tributo con finalità extrafiscali ambientali.

  • Legge n.342 del 2000, art.90

    Origine statale dell'imposta e previsione di destinazione "prioritaria" del gettito a monitoraggio e disinquinamento acustico; la Corte ha rilevato che, pur sussistendo finalità ambientali originarie, la regione ha margine di discrezionalità nella disciplina del tributo proprio.

  • D.L. n.145 del 2013, art.13, comma 15‑bis (conv. L. n.9/2014)

    "... il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50."

    La previsione statale stabilisce un tetto massimo delle tariffe IRESA per evitare distorsioni concorrenziali tra scali; la Corte ha confermato la legittimità del limite e il suo effetto dal momento di entrata in vigore della norma.

  • D.Lgs. n.68/2011, art.8

    Ha trasformato l'imposta sulle emissioni sonore in tributo proprio regionale dal 1.1.2013; la Corte ha ritenuto che da quella data le Regioni hanno ampia autonomia impositiva nel rispetto dei limiti costituzionali e statali.

  • Direttiva 2002/30/CE

    La Corte ha ritenuto che la direttiva non è self‑executing in senso da imporre direttamente una disciplina impositiva e mira principalmente a regolare "restrizioni operative"; non impone l'adozione di imposte sul rumore né ne fissa parametri vincolanti per la tassazione.

  • D.Lgs. n.13/2005

    Atto di recepimento della direttiva 2002/30/CE; la Corte ha osservato che il decreto non contempla un'imposta sul rumore e definisce limiti e procedure per restrizioni operative, non la disciplina fiscale regionale.

  • Costituzione (art.117, art.119, art.3, art.53)

    La Corte ha richiamato l'equilibrio tra autonomia finanziaria regionale (art.119) e principi di coordinamento statale (art.117) e ha ritenuto compatibile l'intervento statale che pone un limite massimo di tariffa per ragioni di interesse nazionale/ concorrenza; il sistema tributario nel suo complesso deve rispettare i principi di capacità contributiva e uguaglianza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.13/2015

    La sentenza ha ritenuto legittimo il comma 15‑bis del D.L. n.145/2013 (conversione) e ha affermato che l'imposta mantiene finalità attinenti alla tutela dell'ambiente; la Cassazione ha fatto riferimento a questa pronuncia come principio diretto a confermare il limite nazionale e la natura dell'imposta.

Massime di principio

  • Dopo la trasformazione in tributo proprio (D.Lgs. n.68/2011) le Regioni hanno ampia discrezionalità nel definire presupposto, soggetti passivi, aliquote ed esenzioni entro i limiti costituzionali e comunitari.
  • Lo Stato può legittimamente fissare limiti massimi alle tariffe regionali (es. tetto euro 0,50/t) per ragioni di interesse nazionale, concorrenza e armonizzazione del mercato; tali limiti operano dalla data di entrata in vigore della norma statale, non retroattivamente.
  • La direttiva 2002/30/CE sul rumore aeroportuale non disciplina direttamente imposte sul rumore; non è parametro diretto per invalidare una normativa fiscale regionale che non costituisca una "restrizione operativa" contemplata dalla direttiva.
  • La qualificazione di un tributo come "di scopo" richiede più di una semplice destinazione parziale del gettito: la destinazione di una percentuale (es. 10%) del gettito a finalità ambientali può non essere sufficiente a qualificare l'imposta come tributo di scopo in senso stretto.
  • Gli indici usati per individuare la capacità contributiva in materia ambientale possono essere diversi dal reddito tradizionale e includere parametri oggettivi (numero voli, peso dell'aeromobile, classe acustica ICAO) purché non arbitrarî e rispettino il principio di capacità contributiva.
  • Le questioni di diritto dell'Unione che concernono l'interpretazione di direttive vanno valutate con cautela: se la direttiva non è self‑executing o non disciplina l'oggetto specifico (qui la tassa), il rinvio pregiudiziale può essere non necessario o improprio.
  • In controversie simili conviene verificare: a) se la norma statale ha fissato limiti applicabili e da quando; b) se la normativa regionale è stata adeguata successivamente; c) se la materia rientra nelle "restrizioni operative" regolamentate a livello UE o nella libera potestà fiscale regionale.

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