Sentenza del 18/12/2017 n. 1844 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilitàdell'Appello se proposto tramite PEC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile perché presentato tramite PEC in un momento in cui mancava il decreto ministeriale che disciplinasse tecnicamente l'impiego della posta elettronica nel processo tributario. La modalità telematica, quindi, non ha prodotto validamente gli effetti processuali dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato trasmesso all'Ufficio mediante PEC prima dell'emanazione del decreto ministeriale necessario a stabilire le regole tecniche per l'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo tributario. In assenza di tale disciplina attuativa, la trasmissione telematica non era considerata una modalità processuale validamente prevista e non poteva sostituire le forme di deposito o notificazione allora richieste.
Norme richiamate
Normativa sul processo tributario relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie e della posta elettronica certificata
L'utilizzo della PEC nel processo tributario richiedeva l'emanazione di specifiche regole tecniche mediante decreto ministeriale; prima di tale adempimento, il deposito o la proposizione dell'appello tramite PEC non era una modalità processuale valida.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità del deposito o della notificazione telematica dipende, per il periodo considerato, dall'esistenza di una disciplina normativa e tecnica espressamente applicabile.
- La semplice disponibilità tecnica della PEC non implica automaticamente che essa sia utilizzabile per compiere validamente un atto processuale.
- Quando la legge subordina l'efficacia degli atti telematici all'emanazione di regole tecniche, il mancato rispetto di tale condizione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Occorre verificare la normativa vigente alla data dell'atto, poiché l'ammissibilità della PEC può cambiare in seguito all'entrata in vigore di disposizioni attuative o di riforme del processo telematico.
- In caso di dubbio sulla validità della trasmissione telematica, è prudente utilizzare anche le forme di deposito o notificazione espressamente previste dalla disciplina applicabile e rispettare rigorosamente i termini per impugnare.
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