Cassazione Penale, Sentenza n. 23637/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto la prescrizione dei delitti di lesioni personali commessi il 25/07/2011, sostenendo che il termine di prescrizione (sei anni) era già spirato prima della pronuncia di primo grado. Ha contestato il conteggio operato in appello, rilevando che l'unico atto interruttivo valido è il decreto di citazione del 12/12/2011 (da cui decorrono sei anni, ossia fino al 12/12/2017) e che i differimenti per astensione dei difensori non potevano sospendere la prescrizione poiché disposti prima della regolare notifica all'imputata (la notifica si è perfezionata solo il 10/04/2018); in sostanza i periodi di sospensione non dovevano essere computati e il termine si era estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la prescrizione sia spirata il 12/12/2017 (sei anni dall'atto interruttivo del 12/12/2011) e che i differimenti per astensione non abbiano sospeso il termine perché intervenuti prima della regolare instaurazione del rapporto processuale (notifica perfezionata solo il 10/04/2018). Anche considerando i periodi di sospensione, la prescrizione sarebbe comunque decorso prima della sentenza di primo grado. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto la revoca delle statuizioni civili adottate sia dal Tribunale sia dal Giudice di pace. La Corte ha altresì precisato che l'eventuale errore nel computo della sospensione non determina nullità da dichiarare, essendo la sospensione un effetto di legge.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Individua il reato contestato (lesioni personali); da tale norma deriva il termine di prescrizione applicabile (reato non colposo per cui il termine di base è determinato dal codice penale).
art. 157 cod. pen.
Stabilisce la durata ordinaria della prescrizione per i delitti; nel caso concreto ha portato alla determinazione del termine di sei anni per il reato di cui all'art. 582.
art. 161 cod. pen.
Regola l'effetto interruttivo della prescrizione dovuto agli atti processuali (es. decreto di citazione), con la conseguente ripresa del computo dal momento dell'atto interruttivo stesso.
art. 159 cod. pen.
Prevede i casi di sospensione del corso della prescrizione (es. per cause previste dalla legge); la Corte ha ricordato che la sospensione opera ex lege ma può essere computata solo se intervenuta dopo la regolare instaurazione del rapporto processuale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione e alla materia trattata nell'atto di impugnazione; nella sentenza è citata quale riferimento formale per l'ambito del motivo proposto.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola a partire dall'ultimo atto interruttivo valido (es. decreto di citazione); se da tale data decorrono i termini previsti senza ulteriori atti interruttivi, il reato si estingue automaticamente.
- I differimenti d'udienza per astensione dei difensori sospendono la prescrizione solo se si riferiscono a un processo regolarmente instaurato nei confronti dell'imputato (notifica valida antecedente); in assenza di regolare costituzione della parte, tali differimenti non producono effetti interruttivi o sospensivi sul termine di prescrizione.
- La sospensione della prescrizione opera ex lege e il suo errato computo non determina automaticamente nullità del provvedimento che ne afferma l'esistenza; tuttavia, se la prescrizione è già spirata alla data della sentenza di primo grado, la condanna penale e le statuizioni civili devono essere revocate/annullate.
- Se la prescrizione è accertata come già intervenuta prima della pronuncia di primo grado, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio rispetto agli effetti civili e disporre la revoca delle statuizioni civili rese in entrambi i gradi.
- In contestazioni simili è essenziale verificare la data e la validità della notifica degli atti interruttivi: eventuali nullità o irregolarità nella costituzione del rapporto processuale possono incidere sul computo della prescrizione.
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