Cassazione Civile, Ordinanza n. 23187/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione notificato nel dicembre 2014 a una società per infedele dichiarazione di sostituto d'imposta e omessa effettuazione di ritenute a titolo di imposta per gli anni 2005, 2006 e 2007, seguito da un atto di irrogazione delle sanzioni notificato nell'aprile 2015. La società aveva eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio, in particolare per l'anno 2005. La CTR aveva ritenuto tardivo l'atto di irrogazione per il 2005 e, su appello incidentale del contribuente, aveva anche applicato il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997. In cassazione l'Agenzia deduce la violazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la tempestiva notifica dell'atto di contestazione del 9 dicembre 2014 aveva impedito la decadenza e che le controdeduzioni del contribuente, presentate dopo tale notifica, avevano prorogato di un anno il termine per l'irrogazione delle sanzioni, rendendo tempestivo l'atto del 9 aprile 2015.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha censurato la decisione di merito nella parte in cui non aveva considerato la tempestiva notifica dell'atto di contestazione del 9 dicembre 2014 relativo al medesimo anno d'imposta 2005 e le successive controdeduzioni del contribuente del 5 febbraio 2015. Applicando gli artt. 16 e 20 del d.lgs. 472/1997, la Corte ha affermato che la presentazione delle controdeduzioni proroga di un anno dalla loro presentazione il termine per notificare l'atto di irrogazione delle sanzioni. Perciò l'atto del 9 aprile 2015 è stato ritenuto tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata proposta come denuncia di violazione di legge.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In caso di deduzioni del contribuente, l'Ufficio deve irrogare le sanzioni con atto motivato entro un anno dalla presentazione delle deduzioni, a pena di nullità.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento del tributo.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel giudizio di merito per l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, ma non oggetto della ratio decidendi della cassazione.
Massime di principio
- Quando l'atto di contestazione delle sanzioni è notificato tempestivamente entro il termine di decadenza, la successiva presentazione di controdeduzioni da parte del contribuente fa decorrere un nuovo termine annuale per la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 7, d.lgs. 472/1997.
- Ai fini della tempestività dell'irrogazione sanzionatoria occorre considerare in modo coordinato gli artt. 16 e 20 d.lgs. 472/1997: la tempestiva contestazione interrompe la decadenza e le difese del contribuente incidono sul termine per il successivo provvedimento sanzionatorio.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione della violazione di legge può fondarsi sulla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di fatti processuali rilevanti e documentati nel ricorso, se tali fatti incidono direttamente sul regime decadenziale applicabile.
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