Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25426/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cortesi Isotta ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione del GIP (4/11/2024). La ricorrente sostiene che l'archiviazione e il successivo rigetto del reclamo siano viziati da nullità perché pronunziati senza la sua audizione personale, nonostante una sua richiesta (violazione dell'art. 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen.), e lamenta inoltre che il verbale dell'udienza del 30/10/2024 sia stato redatto in forma riassuntiva e non renda conto della sua richiesta di essere sentita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la categoria dell'abnormità non sia applicabile: l'atto impugnato (ordinanza in sede di reclamo avverso archiviazione) rientra nelle attribuzioni previste dal codice e non costituisce sviamento della funzione giurisdizionale. Inoltre il Tribunale aveva annotato che la ricorrente era presente all'udienza del 30/10/2024 ed era rappresentata dall'avv. Alfredo Cortesi che aveva esposto le ragioni, per cui non è dimostrata la violazione del contraddittorio o l'omessa audizione personale. Il verbale d'udienza ha valore probatorio fino a querela di falso e non risultando querela di falso, rimane indimostrata la circostanza dedotta dalla ricorrente. In conclusione, ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    L'art.127 (commi richiamati 1,3,4,5) disciplina l'audizione della persona offesa; il comma 5 è collegato alle ipotesi di nullità che possono essere dedotte a tutela della parte offesa. La Corte ha ritenuto che non sussista nullità in mancanza di verbalizzazione della richiesta di essere sentita laddove il verbale attesti la presenza e la rappresentanza della persona offesa e non risulti querela di falso.

  • art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo sulle ipotesi di nullità dell'ordinanza di archiviazione; la Corte osserva che i vizi deducibili devono ricondursi alle ipotesi previste dalla legge (comma 2) e non alla categoria eccezionale dell'abnormità quando l'atto è nell'ambito delle attribuzioni.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Norma che consente la riapertura delle indagini preliminari; la Corte la usa per sottolineare la natura non definitiva dell'archiviazione e l'assenza di una stasi irreversibile del procedimento, riducendo il carattere eccezionale dell'uso della nozione di abnormità.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte richiama che la categoria dell'abnormità è eccezionale e non può essere usata per eludere il regime tassativo degli strumenti di impugnazione.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'elenco tassativo delle nullità deducibili; la Corte segnala che non è possibile invocare l'abnormità per trasformare vizi non censiti in rimedi extraordinari.

  • art. 2700 cod. civ.

    Norma che regola il valore probatorio degli atti pubblici; la Corte applica questo principio al verbale d'udienza, affermando che il verbale fa piena prova fino a querela di falso di quanto attestato.

Massime di principio

  • La categoria dell'abnormità è eccezionale: può essere invocata solo se l'atto è totalmente avulso dal modello legale e costituisce uno sviamento della funzione giurisdizionale; non è applicabile a semplici errori o valutazioni errate dentro la competenza dell'organo.
  • L'ordinanza di archiviazione e l'eventuale provvedimento in sede di reclamo rientrano nelle attribuzioni proprie degli organi giudiziari; la loro impugnabilità segue le regole ordinarie, salvo che sia dimostrabile un effettivo e radicale sviamento di potere.
  • L'archiviazione ha efficacia limitata e le indagini possono essere riaperte (art. 414); la sua adozione non provoca necessariamente una stasi irreversibile del procedimento e non giustifica automaticamente rimedi straordinari.
  • La persona offesa può chiedere di essere sentita, ma la mancata verbalizzazione di una richiesta non può essere data per certa se il verbale d'udienza attesta la sua presenza e/o rappresentanza; il verbale pubblico ha valore probatorio fino a querela di falso.
  • Per contrastare l'attestazione del verbale è necessaria la querela di falso; senza questa il contenuto del verbale è difficilmente sovvertibile in sede di impugnazione.
  • Non è sufficiente invocare la nullità o l'abnormità quando esistono rimedi ordinari o quando l'atto impugnato sia comunque riconducibile alla sfera di competenza prevista dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.