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Legge

L.R. Calabria 40/2013

Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino

Normativa regionaleL.R. Calabria 40/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente, in Calabria, la sostituzione nei progetti di utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino dal 1° gennaio 2013, senza incentivi pubblici, con soggetti riammessi e non utilizzati al 31 dicembre 2012. Il numero complessivo degli utilizzati non può aumentare. La Giunta doveva disciplinare le modalità entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale

Utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale

La legge disciplina, per la Regione Calabria, la possibilità di sostituire taluni lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con altri soggetti già riammessi nel bacino ma ancora non utilizzati. La finalità è mantenere invariato il livello di impiego dei lavoratori già attivi alla data di riferimento, senza creare nuovi oneri per il bilancio regionale.

Ambito di applicazione e destinatari

La disciplina si applica ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che siano usciti dal bacino regionale a decorrere dall’1 gennaio 2013, a condizione che per tale fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione. In questi casi, i soggetti usciti possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo da lavoratori riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita e risultati non utilizzati al 31 dicembre 2012.

Limiti alla sostituzione e disciplina sostanziale

La sostituzione è ammessa solo entro il perimetro descritto dalla legge e non può comportare un ampliamento complessivo degli impieghi. In particolare, l’applicazione della norma non può in alcun caso determinare un aumento del numero dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità effettivamente utilizzati rispetto alla consistenza risultante al 31 dicembre 2012.

Attuazione tramite regolamento regionale

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare con apposito regolamento le modalità di attuazione e di integrazione delle previsioni contenute nella legge. Il termine per l’adozione del regolamento è fissato in 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Profili finanziari

La legge dichiara espressamente di non comportare nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Testo integrale

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