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Legge

L.R. Calabria 38/2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la

Normativa regionaleL.R. Calabria 38/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 38/2013 non introduce nuove regole sostanziali sulla fauna selvatica, ma stabilisce che alcune modifiche già apportate all’art. 17 della l.r. 9/1996 producano effetti solo dalla decima legislatura. È dichiarata l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore è dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Decorrenza di modifiche alla disciplina venatoria regionale

Decorrenza di modifiche alla disciplina venatoria regionale

La legge regionale Calabria 2 agosto 2013, n. 38 interviene sulla disciplina della tutela e gestione della fauna selvatica e dell’esercizio venatorio, ma con un contenuto essenzialmente transitorio e differito. Il provvedimento non riscrive organicamente la materia, bensì regola la decorrenza di alcune precedenti modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.

Ambito e contenuto dell’intervento

La legge aggiunge all’articolo 24 della l.r. n. 9/1996 un comma 8-bis, con il quale si stabilisce che i commi 1 e 4 dell’articolo 17 della stessa legge regionale, come già modificati da precedenti interventi normativi del 2010 e del 2013, producono i loro effetti solo a partire dalla decima legislatura.

In sostanza, la norma disciplina il momento di efficacia di quelle modifiche, rinviandone l’applicazione alla legislatura regionale indicata, senza introdurre ulteriori disposizioni operative sulla gestione faunistico-venatoria.

Regime temporale di efficacia

Il profilo più rilevante è quello della decorrenza differita:

  • i commi 1 e 4 dell’articolo 17 della l.r. 9/1996, come modificati, acquistano efficacia dalla decima legislatura;
  • fino a tale momento, la disciplina non produce gli effetti richiamati dalla legge.

La legge regionale n. 38/2013 entra inoltre in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza della spesa: non comporta oneri aggiuntivi né impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

Rilevanza pratica

Si tratta di una norma di coordinamento e differimento dell’efficacia normativa, utile principalmente per ricostruire correttamente la decorrenza della disciplina venatoria regionale modificata. Non contiene misure economiche o procedurali autonome, ma solo una regola temporale di applicazione.

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