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Legge

L.R. Calabria 44/2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione

Normativa regionaleL.R. Calabria 44/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria 66/2012 sulla governance dell’ARSsA, rendendo triennali CTI e Collegio sindacale e riorganizzando il trasferimento di 22 impianti irrigui silani e del relativo personale ai Consorzi di bonifica competenti. Prevede effetti dal 2013 per i costi in capo all’ARSsA in liquidazione e dal 2014 un contributo regionale annuo ai Consorzi, con scomputo degli introiti riscossi.

Modifiche alla disciplina dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e trasferimento della gestione di impianti irrigui ai Consorzi di bonifica

Modifiche alla l.r. Calabria 66/2012 e trasferimento della gestione irrigua

La legge regionale Calabria 5 agosto 2013, n. 44 interviene sulla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66, modificando alcuni assetti organizzativi dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disciplinando il trasferimento della gestione di specifici impianti irrigui silani ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti. La disciplina ha rilievo solo per il territorio della Regione Calabria.

Assetto degli organi dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura

La legge interviene sulla composizione e durata di alcuni organi dell’ente regionale:

  • per il Comitato tecnico istituzionale sono soppressi i riferimenti al criterio di rotazione e all’estraneità dei componenti rispetto alle organizzazioni interessate;
  • la durata in carica del CTI è fissata in tre anni;
  • il Collegio dei sindaci è trasformato in organo monocratico, composto da un membro effettivo e da un membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, per tre anni;
  • il compenso del supplente è dovuto solo in caso di sostituzione dell’effettivo, per la sola durata della sostituzione e con corrispondente decurtazione della somma spettante al titolare.

Trasferimento della gestione dei ventidue impianti irrigui silani

La legge disciplina il passaggio della gestione di 22 impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese. Il Commissario liquidatore dell’A.R.S.S.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, deve trasferire la gestione ai Consorzi competenti, individuando per ciascun impianto il Consorzio destinatario e assegnando nominativamente il personale impiegato nella gestione.

Dal momento del trasferimento:

  • la gestione degli impianti irrigui e del personale impiegato passa ai Consorzi di bonifica indicati;
  • la proprietà degli impianti resta in capo alla Regione Calabria.

Personale trasferito e trattamento economico

La gestione è affidata ai Consorzi mediante utilizzo del personale già impiegato dall’A.R.S.S.A., in numero complessivo di 25 unità a tempo indeterminato. Il personale transita ai ruoli dei Consorzi destinatari e conserva:

  • il regime contrattuale vigente alla data di pubblicazione della legge;
  • le qualifiche contrattuali;
  • i livelli retributivi in godimento;
  • l’anzianità di servizio maturata.

Il Commissario liquidatore dell’A.R.S.S.A. trasferisce inoltre ai Consorzi destinatari le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto del personale trasferito.

Ripartizione tra i Consorzi di bonifica

La ripartizione della gestione degli impianti e del personale è stabilita come segue:

  • 17 impianti e 17 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino;
  • 4 impianti e 5 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese;
  • 1 impianto e 3 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese.

Regime finanziario e contributo regionale

Dal 2014 la Regione Calabria corrisponde a ciascun Consorzio destinatario un contributo annuo pari:

  • al costo lordo totale della manodopera impiegata per la gestione;
  • al costo di gestione degli impianti.

Per l’anno 2013 e fino al 31 dicembre 2013 tali costi restano a carico dell’A.R.S.S.A. in liquidazione. La Regione può adeguare, dal 2014, la disponibilità del relativo capitolo di bilancio in base ai costi effettivi risultanti dalla rendicontazione annuale dei Consorzi.

I Consorzi devono inoltre riscuotere il pagamento del servizio irriguo erogato ed esigere dai proprietari degli immobili serviti i contributi consortili dovuti; gli importi incassati sono portati in detrazione del contributo complessivo regionale dovuto per l’anno di riferimento.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Si tratta di una disciplina legata a un trasferimento organizzativo e finanziario con effetti prevalentemente immediati e riferiti agli anni 2013 e successivi; per la sua natura puntuale e per il riferimento a un passaggio già dovuto negli anni immediatamente successivi, l’atto è oggi privo di concreta applicazione operativa ed è da considerarsi deprecato.

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