L.R. Calabria 41/2013
Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative al registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Calabria elimina la vidimazione del registro infortuni e consente ai datori di lavoro di sostituire il supporto cartaceo con registrazioni informatiche, purché i dati siano subito stampabili per i controlli. La disciplina vale per gli infortuni anche di lavoratori in distacco o somministrazione, con dati limitati nei casi indicati. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Semplificazione degli adempimenti sul registro infortuni in Calabria
Semplificazione del registro infortuni in Calabria
La legge regionale interviene sugli adempimenti in materia di igiene e medicina del lavoro nel territorio della Regione Calabria, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la gestione del registro infortuni. La disciplina incide esclusivamente sugli obblighi connessi alla tenuta del registro infortuni e alla relativa esibizione agli organi di vigilanza.
Ambito e finalità
Il provvedimento dichiara come finalità la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e medicina del lavoro, in un’ottica di snellimento del sistema economico regionale e di tutela della salute e dei diritti dei cittadini. La norma opera dunque come misura di semplificazione amministrativa per i datori di lavoro operanti in Calabria.
Registro infortuni: eliminazione della vidimazione
La legge stabilisce che il registro infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Viene quindi eliminato il passaggio formale della vidimazione preventiva, con conseguente alleggerimento dell’adempimento amministrativo.
Tenuta informatica del registro
Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con registrazioni su supporto informatico. La sostituzione è ammessa solo se il sistema informatico contiene tutti i dati dell’infortunio previsti dalla normativa richiamata e se tali dati sono immediatamente disponibili mediante stampa su richiesta degli organi di vigilanza.
Infortuni di lavoratori distaccati o in somministrazione
La registrazione informatica deve comprendere anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operano presso le unità produttive in distacco o in somministrazione. In questi casi la legge consente una registrazione limitata a tre elementi:
- data dell’infortunio;
- nominativo dell’infortunato;
- cause dell’infortunio.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il testo non prevede un termine finale di applicazione né un regime transitorio espresso.
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