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Legge

L.R. Calabria 43/2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 (Integrazione alla

Normativa regionaleL.R. Calabria 43/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria 17/2009, limitando al 50% la quota di risorse destinabili alle spese correnti, ma consentendo in via transitoria per le annualità 2009-2010-2011 l’utilizzo integrale delle stesse per il trattamento stipendiale del personale dipendente e, se necessario, per spese correnti. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica transitoria sulla destinazione delle risorse regionali agli enti

Modifiche alla destinazione delle risorse per gli enti

La legge regionale Calabria 5 agosto 2013, n. 43 interviene sulla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17, che a sua volta integra la legge regionale 10 luglio 2008, n. 20. La disciplina riguarda la destinazione di specifiche risorse finanziarie agli enti destinatari, con una limitazione generale alla copertura delle spese correnti e una previsione transitoria per alcune annualità pregresse.

Destinazione delle risorse e limite alle spese correnti

La modifica principale introduce un vincolo quantitativo: le risorse finanziarie richiamate dalla l.r. 17/2009 possono essere destinate anche alla copertura delle spese correnti, ma solo entro il limite massimo del 50 per cento. La norma, quindi, restringe l’utilizzo ordinario di tali risorse, riservando la parte residua ad altri impieghi previsti dalla disciplina di riferimento.

Regime transitorio per le annualità 2009-2010-2011

Per le annualità 2009, 2010 e 2011 è previsto un regime transitorio più ampio. In tale periodo, le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere interamente destinate alla copertura delle spese relative al trattamento stipendiale del personale dipendente e, eventualmente, anche delle spese correnti. La ripartizione di tali risorse deve avvenire in base alle dotazioni organiche di ciascun ente.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni transitorie hanno rilievo specifico solo per le annualità 2009-2010-2011 indicate espressamente nel testo. In assenza di ulteriori elementi nel testo fornito, la norma non appare deprecata perché disciplina ancora vigente nel suo ambito, pur riferendosi a un regime transitorio ormai esaurito.

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