Cassazione Civile, Ordinanza n. 07298/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cedente aveva trasferito a un istituto di credito un credito vantato verso una stazione appaltante pubblica, originato da una fattura relativa a un appalto di lavori. Dopo la notifica della cessione, il debitore ceduto aveva comunque corrisposto la somma alla cedente e la cessionaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo; la stazione appaltante aveva proposto opposizione sostenendo l’inopponibilità della cessione per difetto dei requisiti formali prescritti dalla disciplina speciale sui crediti verso la pubblica amministrazione. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione ritenendo applicabile l’art. 115 del d.P.R. n. 554/1999, che impone per tali cessioni la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione all’amministrazione debitrice. In cassazione la cessionaria ha denunciato violazione della legge quadro sui lavori pubblici e dell’art. 5 dell’allegato E alla l. n. 2248/1865, sostenendo che l’art. 115 del d.P.R. n. 554/1999 sarebbe eccedente i limiti della delegificazione e in contrasto con la disciplina civilistica e con la legge n. 52/1991, con conseguente necessità di disapplicazione della norma regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione di asserita illegittimità dell’art. 115 del d.P.R. n. 554/1999 non fosse stata prospettata nei gradi di merito e che, comunque, non ricorressero i presupposti per la disapplicazione del regolamento da parte del giudice ordinario, poiché la norma regolamentare costituiva il fondamento diretto del diritto azionato e non un mero antecedente logico. Ha inoltre osservato che la disciplina dei crediti verso la pubblica amministrazione in materia di appalti è speciale e derogatoria rispetto al codice civile; il regolamento di delegificazione risultava legittimamente emanato nell’ambito della legge quadro. In conseguenza, è rimasta ferma la decisione di merito che aveva escluso l’opponibilità della cessione in assenza della forma prescritta. La Corte non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 d.P.R. n. 554 del 1999
"la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice"
Per le cessioni di crediti derivanti da appalti pubblici è richiesta, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, oltre alla notifica all'amministrazione debitrice.
art. 1264 c.c.
La disciplina codicistica generale della cessione del credito non è applicabile in via esclusiva quando la legge speciale prevede requisiti formali e regole derogatorie per i crediti verso la pubblica amministrazione.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo solo se esso non costituisce il fondamento diretto del diritto dedotto in giudizio e se il vizio è di legittimità, non di merito discrezionale.
art. 3 l. 11 febbraio 1994, n. 109
La legge quadro ha demandato al regolamento la disciplina di dettaglio dei lavori pubblici mediante delegificazione, nei limiti delle norme generali regolatrici della materia.
art. 26, comma 5, l. 11 febbraio 1994, n. 109
Il richiamo alla legge n. 52 del 1991 non elimina la specialità della disciplina sui crediti verso la pubblica amministrazione né comporta la reviviscenza della sola disciplina civilistica.
art. 26, comma 6, l. 11 febbraio 1994, n. 109
La disposizione è richiamata quale base della delegificazione e della disciplina regolamentare di dettaglio in materia di lavori pubblici.
art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 400
I regolamenti di delegificazione sono legittimi se autorizzati dalla legge, che deve fissare norme generali regolatrici della materia e disporre l'abrogazione delle norme vigenti dal momento dell'entrata in vigore del regolamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se previsto dalla legge.
Massime di principio
- Nelle cessioni di crediti derivanti da appalti pubblici, la disciplina speciale può derogare al regime generale della cessione del credito e subordinare l'opponibilità alla pubblica amministrazione a requisiti formali ulteriori rispetto alla semplice notifica.
- Il giudice ordinario può disapplicare un regolamento amministrativo solo se esso non costituisce il fondamento diretto della pretesa azionata e se la questione di legittimità è proposta come pregiudiziale tecnica; se la norma regolamentare incide direttamente sul diritto dedotto, la disapplicazione non è consentita in via incidentale nel giudizio di cognizione.
- L'eccezione di illegittimità di una norma regolamentare o amministrativa deve essere tempestivamente prospettata nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta senza indicazione del punto processuale in cui sia stata sollevata.
- Nel sistema della delegificazione, la legge di autorizzazione deve contenere norme generali regolatrici sufficientemente determinate e pertinenti all'oggetto delegificato; entro tali limiti il regolamento può disciplinare la materia e incidere sulle norme vigenti.
- Il rinvio a una disciplina generale sulla cessione dei crediti di impresa non comporta automaticamente l'applicazione della sola disciplina codicistica quando il credito nasce da un rapporto con la pubblica amministrazione e l'ordinamento prevede una disciplina speciale derogatoria.
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