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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2016

Criteri e modalità per l'accesso al patrocinio a spese di Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura e della legalità)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per Regione Lombardia, criteri, domanda, istruttoria, liquidazione e controlli del patrocinio a spese regionali previsto dalla l.r. 17/2015. Il beneficio rimborsa spese legali fino a 30.000 euro per singolo procedimento penale, nei limiti del bilancio annuale e secondo l’ordine cronologico delle domande.

Patrocinio regionale a spese di Regione Lombardia per specifiche vittime/indagati in procedimenti penali

Patrocinio regionale a spese di Regione Lombardia

Il regolamento detta la disciplina attuativa dell’art. 21, comma 2, della l.r. Lombardia 17/2015, istituendo un patrocinio a spese regionali per specifiche vicende penali. La misura opera solo nel territorio lombardo ed è destinata a soggetti che presentino determinati requisiti soggettivi e processuali.

Ambito di applicazione e finalità

Il patrocinio copre le spese e gli onorari della difesa legale in procedimenti penali rientranti nell’ambito definito dal regolamento. La finalità è sostenere, tramite rimborso regionale, soggetti coinvolti in procedimenti penali connessi a ipotesi di delitto contro il patrimonio o contro la persona, secondo i presupposti stabiliti dalla legge regionale e dal regolamento.

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere al beneficio i soggetti che, al momento dei fatti oggetto del procedimento penale, abbiano residenza o domicilio nel territorio regionale e che siano vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona. Inoltre, devono trovarsi in una delle seguenti situazioni processuali:

  • essere accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, con esercizio dell’azione penale a decorrere dal 1° gennaio 2015;
  • essere stati accusati di aver commesso un delitto, con esercizio dell’azione penale a decorrere dal 1° gennaio 2015, per il quale sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione per la sussistenza della legittima difesa.

Restano esclusi i soggetti che, prima dei fatti oggetto del procedimento, abbiano riportato condanna definitiva per delitto non colposo con pena detentiva, salvo riabilitazione; che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo riabilitazione; che siano sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza; oppure che siano già ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Misura del beneficio e limiti economici

Il patrocinio consiste nel rimborso delle spese e degli onorari sostenuti per la difesa legale nel singolo procedimento penale. Il limite massimo complessivo è fissato in euro 30.000,00.

Il rimborso può riguardare le spese sostenute in ogni fase e grado del procedimento, sempre nel limite complessivo indicato. La concessione avviene nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e seguendo l’ordine cronologico di protocollo delle domande.

Domanda, documentazione e modalità di presentazione

La domanda va presentata alla struttura regionale competente dal soggetto interessato o dal tutore legale. Le modalità di presentazione, la modulistica e la documentazione necessaria sono definite con decreto del dirigente della struttura competente, pubblicato sul BURL.

Alla domanda devono essere allegati:

  • parcelle analitiche quietanzate;
  • sottoscrizione del legale che ha curato la difesa;
  • visto di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  • dichiarazione del richiedente di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da imprese assicurative o altri soggetti.

Il patrocinio può essere richiesto anche al termine di ciascun singolo grado di giudizio.

Istruttoria, integrazioni e termini procedimentali

Se la domanda o la documentazione risultano incomplete o insufficienti a dimostrare i requisiti, la struttura regionale competente comunica i rilievi al richiedente secondo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il richiedente può trasmettere rettifiche e integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, la domanda non viene accolta.

L’istruttoria deve concludersi entro 45 giorni dalla ricezione della domanda al protocollo regionale, con adozione del provvedimento finale e comunicazione dell’esito al richiedente. Se è stato attivato il subprocedimento di integrazione, il termine si interrompe e ricomincia a decorrere dalla presentazione delle integrazioni oppure, se non presentate, dalla scadenza del termine di 10 giorni.

Liquidazione del patrocinio

Una volta adottato il provvedimento di concessione, il patrocinio viene liquidato entro 15 giorni successivi. La disposizione disciplina quindi un rimborso rapido dopo il riconoscimento del beneficio.

Controlli, decadenza e recupero delle somme

La struttura regionale effettua verifiche d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione. Se accerta falsità o non veridicità, dispone la decadenza dal patrocinio e chiede la restituzione delle somme erogate.

Se, dopo il riconoscimento regionale, il soggetto ottiene l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Regione procede al recupero delle somme eventualmente già liquidate. Inoltre, se il procedimento penale si conclude con sentenza definitiva di condanna per un reato diverso dall’eccesso colposo in legittima difesa, la Regione ripete all’interessato le somme già corrisposte a titolo di patrocinio.

Trattamento dei dati personali

I dati personali e giudiziari raccolti nella domanda sono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento avviene presso la Direzione generale competente in materia di polizia locale, anche con archivi informatici, ed è finalizzato esclusivamente all’applicazione dell’art. 21, comma 2, della l.r. 17/2015.

L’autorizzazione al trattamento è obbligatoria per ottenere il patrocinio regionale; il suo mancato rilascio comporta l’impossibilità di ammettere la domanda. Restano salvi i diritti dell’interessato in materia di accesso e tutela dei dati personali secondo il Codice privacy e la disciplina regionale richiamata.

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