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Legge

L.R. Lombardia 39/2015

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Normativa regionaleL.R. Lombardia 39/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge recepisce l’intesa dell’11 febbraio 2015 sulla gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, attribuendo funzioni operative all’ERSAF, definendo organi consultivi, procedimento per piano e regolamento del Parco, sorveglianza, modifiche perimetrali e copertura finanziaria. L’efficacia decorre dalla data dell’accordo richiamato o, in mancanza, dal 1° gennaio 2016; la l.r. 12/1996 è abrogata dall’efficacia dell’intesa.

Recepimento dell’intesa sul Parco nazionale dello Stelvio nella parte lombarda

Recepimento dell’intesa sul Parco nazionale dello Stelvio

La legge regionale della Lombardia recepisce e attua l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, limitatamente alla porzione lombarda del Parco. Il provvedimento disciplina la nuova governance, gli strumenti di pianificazione e regolazione, la sorveglianza, gli aspetti finanziari e il regime transitorio.

Obiettivi della gestione del Parco

La Regione, nella gestione della parte lombarda del Parco, persegue finalità di tutela ambientale e valorizzazione compatibile del territorio. In particolare, mira a:

  • proteggere e conservare ecosistemi, dinamiche naturali ed elementi di rilievo naturalistico, geologico, geomorfologico, paesaggistico, ecologico e genetico;
  • conservare l’interazione tra natura e cultura, favorendo uno sviluppo sostenibile, l’agricoltura di montagna e le attività economiche compatibili;
  • promuovere informazione ed educazione ambientale;
  • promuovere ricerca scientifica e rilevamento ambientale per una gestione ecocompatibile delle risorse e la tutela della biodiversità;
  • favorire una fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità di tutela.

Le funzioni connesse alla gestione comprendono tutte quelle necessarie al raggiungimento di tali obiettivi.

Assetto gestionale e ruolo dell’ERSAF

Le funzioni di gestione operativa e tutela del Parco, comprese quelle relative a ZPS, SIC e riserva naturale indicati nell’allegato B, sono affidate all’ERSAF, secondo gli indirizzi della Giunta regionale.

Il direttore del Parco esercita tali funzioni ed è individuato prioritariamente tra dirigenti in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale, purché in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla Giunta.

La Giunta regionale indica il direttore, che è nominato dal consiglio di amministrazione dell’ERSAF con contratto di diritto privato:

  • durata tra tre e cinque anni;
  • incarico rinnovabile;
  • permanenza in carica fino alla nomina del successore;
  • definizione nel contratto del trattamento economico e delle cause di risoluzione anticipata.

Per le funzioni di gestione del Parco, il Presidente dell’ERSAF delega al direttore la rappresentanza legale dell’ente, ferma restando la funzione istituzionale della Regione nei rapporti relativi all’unitarietà del Parco.

Programmazione delle attività e controlli

Il direttore opera sulla base di:

  • un piano annuale delle attività;
  • un piano triennale degli investimenti.

Tali atti sono approvati dalla Giunta regionale su proposta del direttore e previa intesa con il Comitato dei comuni; se l’intesa non si raggiunge entro 30 giorni, il direttore trasmette comunque le proposte alla Giunta. La Giunta può inoltre specificare ulteriori attività con propria deliberazione.

Il direttore presenta ogni anno alla Giunta un rendiconto con relazione sulle attività svolte e sullo stato di attuazione degli indirizzi regionali. Gli è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio ERSAF per la gestione del Parco, mentre la Giunta verifica la corretta gestione delle risorse assegnate.

Nelle more della nomina del direttore, le relative funzioni sono esercitate dal direttore dell’ERSAF.

Organi di consultazione territoriale

Sono istituiti due organismi di consultazione:

  • la Consulta del Parco, composta da soggetti designati dalle associazioni ambientaliste regionalmente più rappresentative, dal sistema produttivo e di promozione turistica locale e da rappresentanti degli enti locali interessati;
  • il Comitato dei comuni, composto dai sindaci, o loro delegati, di tre comuni della provincia di Sondrio e di due comuni della provincia di Brescia territorialmente interessati.

Entrambi gli organismi sono costituiti entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce funzionamento, composizione della Consulta e termini per le designazioni. Operano senza oneri per il bilancio regionale; alle sedute partecipano un rappresentante della Giunta e il direttore del Parco.

La Consulta esprime pareri sulle politiche di conservazione e sulle strategie di sviluppo del Parco.

Piano territoriale del Parco

La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali è affidata al piano territoriale del Parco, che suddivide il territorio in base al diverso grado di tutela.

La procedura prevede:

  • avvio da parte della Giunta regionale della predisposizione del piano e della relativa valutazione ambientale strategica e di incidenza;
  • predisposizione del piano da parte del direttore entro 90 giorni dall’approvazione delle linee guida e degli indirizzi del Comitato di coordinamento e di indirizzo, previa intesa con il Comitato dei comuni;
  • adozione da parte della Giunta entro 18 mesi dall’approvazione di linee guida e indirizzi;
  • in caso di mancata intesa entro 60 giorni dalla predisposizione, trasmissione comunque della proposta alla Giunta;
  • pubblicazione sul BURL e sugli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate;
  • termine di 60 giorni per osservazioni scritte da parte di chiunque;
  • decisione della Giunta sulle osservazioni entro i successivi 90 giorni;
  • trasmissione alla commissione consiliare competente con le controdeduzioni per il parere sul rispetto degli atti regionali di indirizzo, programmazione e pianificazione;
  • deliberazione della proposta definitiva entro 60 giorni dal parere consiliare o dalla scadenza del termine;
  • trasmissione al Ministero dell’ambiente per il parere vincolante sulla conformità alle linee guida e agli indirizzi;
  • parere ministeriale entro 90 giorni;
  • approvazione finale del piano da parte della Giunta.

Il piano si modifica e aggiorna con la stessa procedura. Produce effetti di dichiarazione di pubblico interesse, urgenza e indifferibilità per gli interventi previsti, si conforma al piano paesaggistico regionale e sostituisce a ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Una volta pubblicato su BURL e Gazzetta ufficiale, è immediatamente vincolante per amministrazioni e privati.

Regolamento del Parco

Il regolamento disciplina le attività consentite nel territorio del Parco e localizza e gradua i divieti, nel rispetto degli obiettivi di tutela e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.

Esso valorizza anche usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti, nonché le espressioni culturali locali, prevedendo tutele e, se del caso, autorizzazioni per attività particolari collegate a tali usi, salvo il divieto di attività venatoria.

Il regolamento è predisposto dal direttore previa intesa con il Comitato dei comuni e adottato dalla Giunta regionale in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento e di indirizzo. Può essere adottato anche contestualmente al piano e, in ogni caso, non oltre sei mesi dall’approvazione di quest’ultimo. Se l’intesa non si raggiunge entro 60 giorni dalla predisposizione, il direttore trasmette comunque la proposta alla Giunta.

La procedura comprende pubblicazione sul BURL e sugli albi pretori, osservazioni entro 60 giorni, controdeduzioni della Giunta, parere della commissione consiliare, parere vincolante del Ministero dell’ambiente e approvazione finale con deliberazione pubblicata sul BURL. Anche il regolamento è modificato e aggiornato con la medesima procedura.

Sorveglianza del territorio

La sorveglianza sul territorio lombardo del Parco è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, previa convenzione tra Regione e Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo quanto previsto dall’intesa.

Modifiche del perimetro del Parco

Le proposte di modifica del perimetro sono deliberate dalla Giunta regionale, sentito il direttore del Parco e previa consultazione del Comitato dei comuni. Dopo il parere della commissione consiliare competente, la Giunta adotta la proposta e la trasmette al Ministero dell’ambiente per il parere previsto dall’intesa. Le modifiche del perimetro sono poi approvate con legge regionale.

Disposizioni transitorie e adeguamenti organizzativi

La Giunta regionale disciplina gli adempimenti, anche organizzativi, conseguenti alla soppressione del Consorzio del Parco.

Per la manutenzione del territorio del Parco, l’ERSAF può avvalersi dei consorzi forestali presenti nel territorio di riferimento e riconosciuti ai sensi della normativa regionale in materia forestale.

In prima applicazione, l’incarico del direttore del Parco termina con la conclusione della legislatura regionale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni statali in materia di aree protette, in quanto compatibili.

L’ERSAF deve adeguare il proprio statuto e, se necessario, la propria dotazione organica alle funzioni attribuite, anche in relazione alla delega della rappresentanza legale. Eventuali modifiche della disciplina sull’ERSAF nel Titolo V della l.r. 31/2008 sono rinviate all’adeguamento delle discipline di settore previsto dalla l.r. 19/2015.

Copertura finanziaria

La copertura degli oneri di gestione del Parco è assicurata secondo quanto previsto dall’intesa.

Nelle more della sottoscrizione dell’accordo richiamato dall’intesa, le spese sono sostenute con le risorse disponibili nel bilancio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

Entrata in vigore, efficacia e abrogazione

La legge entra in vigore:

  • dalla data di sottoscrizione dell’accordo richiamato, se successiva alla pubblicazione sul BURL;
  • dal giorno successivo alla pubblicazione, se l’accordo è già stato sottoscritto prima della pubblicazione;
  • in mancanza di sottoscrizione, il 1° gennaio 2016.

L’efficacia della legge decorre dalla data indicata all’articolo 12 dell’intesa, se successiva all’entrata in vigore.

La l.r. 12/1996, istitutiva del Consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio, è abrogata dalla data di efficacia dell’intesa.

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