R.R. Lombardia 2/2016
Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina lombarda dei contributi alle unioni di comuni: requisiti di accesso, criteri per contributo ordinario e straordinario, domande, istruttoria, revoche e deroghe territoriali. Rileva solo per le unioni lombarde e per le procedure di finanziamento disciplinate dal r.r. 2/2009, come modificato, con alcune disposizioni transitorie per il primo anno di applicazione.
Modifiche ai contributi regionali per le unioni di comuni lombarde
Modifiche al sistema di contributi per le unioni di comuni lombarde
Il regolamento regionale Lombardia 27 gennaio 2016, n. 2 modifica in modo rilevante il regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 sui contributi alle unioni di comuni lombarde. La disciplina riguarda esclusivamente le unioni iscritte nel registro regionale e i procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi regionali destinati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali nel territorio lombardo.
Ambito di applicazione e destinatari
Possono accedere ai contributi le unioni iscritte nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde. Le unioni devono esercitare la gestione associata negli ambiti territoriali di riferimento, salve le deroghe territoriali ammesse dalla normativa. Sono esclusi dal contributo i comuni non aderenti all’unione che gestiscono in forma associata funzioni e servizi con la stessa tramite convenzioni.
Requisiti per l’accesso ai contributi
L’accesso al finanziamento è subordinato alla presenza congiunta di specifici requisiti:
- esercizio, per tutti i comuni aderenti, di almeno cinque funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferiti tra quelli elencati nell’Allegato A, tabella 2;
- esercizio, per tutti i comuni aderenti con popolazione fino a 5.000 abitanti, oppure fino a 3.000 abitanti se appartenuti o appartenenti a comunità montana, della funzione A) e della funzione D) indicate nell’Allegato A, tabella 2.
Tipologie di contributo regionale
Il contributo regionale è di due tipi:
- ordinario annuale, per sostenere le spese di esercizio della gestione associata di funzioni e servizi comunali;
- straordinario, per sostenere le spese di investimento necessarie all’avvio e alla continuità della gestione associata.
La concessione avviene nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; se le domande superano le risorse disponibili, il contributo viene ridotto proporzionalmente e ripartito tra gli aventi diritto.
Contributo ordinario: calcolo e criteri
Il contributo ordinario è corrisposto in corso d’esercizio e copre le spese per i servizi riferiti a ciascuna funzione oggetto di contributo. È composto da:
- un contributo base, calcolato per servizio e per comune;
- eventuali maggiorazioni determinate in base a criteri specifici.
Il contributo base è parametrato al numero dei residenti e al peso dei servizi, con valore di € 0,10 per residente nei primi tre anni di gestione associata, ridotto di € 0,02 per anno fino a un minimo di € 0,02; per i piccoli comuni lombardi il valore iniziale è € 0,20 e scende fino a € 0,04. Ai fini del calcolo operano correttivi minimi e massimi sulla popolazione considerata: 2.000 come minimo, 7.000 come massimo per singolo comune, 50.000 come massimo complessivo per l’unione.
Maggiorazioni del contributo base
Le maggiorazioni del contributo ordinario sono collegate a molteplici fattori, tra cui numero e tipologia delle funzioni associate, numero di comuni coinvolti, presenza di comuni svantaggiati, densità abitativa, utilizzo di uffici unici, unico segretario, capacità fiscale e altre condizioni organizzative. In sintesi:
- servizi ulteriori non riferibili a funzioni fondamentali: +1% per ciascun servizio;
- numero delle funzioni: maggiorazioni secondo le percentuali della tabella 3 dell’Allegato A;
- numero dei comuni coinvolti: maggiorazioni secondo la tabella 4 dell’Allegato A;
- comuni a medio o elevato svantaggio: rispettivamente +1% e +3%;
- superamento delle soglie demografiche: +5% per comune e per servizio;
- unico segretario: +2% per ciascun comune aderente interessato;
- densità inferiore a 400 residenti/km²: +2% per comune;
- ufficio unico: maggiorazione del 40% se ricorrono le condizioni previste, con possibile recupero nel saldo dell’anno successivo;
- differenze di capacità fiscale: maggiorazione definita dall’Allegato C ter, con aggiornamento annuale tramite decreto dirigente.
Contributo straordinario per investimenti
Il contributo straordinario copre il 50% delle spese di investimento ammissibili, fino a un massimo di € 20.000 annui. Riguarda in particolare dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti e automezzi per l’erogazione dei servizi, secondo l’elenco dell’Allegato C.
Progetto di gestione associata e documentazione
Per ottenere il contributo straordinario l’unione deve approvare e presentare un progetto di gestione associata, elaborato secondo l’Allegato B. Il progetto descrive l’avvio della gestione associata delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni aderenti; deve essere integrato in caso di ingresso di nuovi comuni o di nuove funzioni.
La domanda di contributo ordinario va accompagnata dal rendiconto annuale dell’esercizio precedente e da una relazione sull’utilizzo del contributo. Se l’unione è già beneficiaria ma non presenta domanda nell’anno, la documentazione va trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione.
Termini di presentazione delle domande
La domanda di contributo ordinario va presentata entro il 10 maggio. Per il contributo straordinario la domanda va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa deliberazione della Giunta regionale; per la Città metropolitana di Milano la domanda va presentata alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.
Istruttoria, integrazioni e concessione
Se la domanda o la documentazione risultano incomplete o irregolari, la struttura regionale competente comunica i motivi ostativi all’ammissione, anche parziale, al contributo. L’ente ha 10 giorni per inviare rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Per il contributo straordinario i termini istruttori e di concessione sono ridotti della metà rispetto a quelli ordinari.
Erogazione del contributo straordinario
Il contributo straordinario è erogato in due tempi:
- 50% come anticipazione, con il provvedimento di concessione;
- 50% a saldo, dopo la presentazione delle fatture e dei relativi mandati di pagamento.
Le fatture devono essere inviate entro il 15 ottobre dello stesso anno di presentazione della domanda e devono riferirsi all’anno della domanda.
Revoca dei contributi
La revoca totale del contributo ordinario interviene in caso di perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti, oppure per mancata trasmissione del rendiconto annuale e della relazione. La revoca parziale può scattare se la spesa rendicontata è inferiore all’anticipazione ricevuta e non è applicabile la riduzione prevista per il saldo. Per il contributo straordinario la revoca, totale o parziale, si verifica se mancano fatture e mandati o se le spese documentate sono inferiori all’anticipo.
In entrambi i casi il procedimento si apre assegnando all’unione un termine non superiore a 30 giorni per regolarizzare; la revoca viene adottata se la documentazione non è inviata o è incompleta, o se i requisiti non vengono ripristinati.
Deroghe all’ambito territoriale
La deroga all’obbligo di operare nell’ambito territoriale di riferimento può essere ammessa quando l’ambito sia ritenuto inidoneo a garantire una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi associati, in particolare:
- per unioni costituite a seguito di trasformazione di altre forme associative già operanti;
- per comuni appartenenti ad ambiti diversi che motivano la deroga sulla base dell’omogeneità territoriale e della migliore efficienza della gestione.
La domanda di deroga deve essere compilata secondo l’Allegato C bis e il provvedimento è adottato con deliberazione della Giunta regionale.
Disposizioni transitorie e regime iniziale
Per il primo anno di applicazione del regolamento modificativo:
- il requisito relativo all’esercizio delle funzioni A) e D) si applica limitatamente a una delle due funzioni;
- la domanda di contributo straordinario va presentata entro il 15 ottobre, insieme alle fatture e ai mandati di pagamento;
- le unioni già beneficiarie su base di una scheda progettuale approvata non devono ripresentare il progetto di gestione associata, salvo integrazioni per nuovi comuni o nuove funzioni.
Sono inoltre previste regole specifiche per il calcolo del contributo base nei casi di successiva adesione ad altre unioni e per la valutazione delle classi di svantaggio in caso di fusione di comuni. Per il criterio della capacità fiscale si rinvia ai parametri del decreto-legge n. 133/2014 richiamato dal testo.
Aggiornamento degli allegati
Il regolamento sostituisce integralmente gli Allegati A, B e C e introduce gli Allegati C bis e C ter. Le modifiche successive agli allegati sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
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