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Legge

L.R. Lombardia 45/2015

Istituzione del comune di Corteolona e Genzone, mediante la fusione dei comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia

Normativa regionaleL.R. Lombardia 45/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il nuovo Comune di Corteolona e Genzone, nato dalla fusione dei comuni di Corteolona e Genzone in provincia di Pavia. Disciplina partecipazione delle comunità locali, rapporti conseguenti alla fusione e copertura delle spese connesse alla consultazione popolare e al rimborso alla Provincia di Pavia. La legge è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.

Istituzione del Comune di Corteolona e Genzone mediante fusione dei comuni omonimi

Istituzione del Comune di Corteolona e Genzone

La legge della Regione Lombardia dispone la fusione dei comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, in un unico nuovo comune denominato Corteolona e Genzone. Il provvedimento definisce anche il perimetro territoriale del nuovo ente, individua alcune garanzie di partecipazione per le comunità originarie e regola gli aspetti finanziari connessi alla consultazione popolare e alle attività conseguenti alla fusione.

Ambito territoriale e denominazione del nuovo ente

Il nuovo comune assume la denominazione di Corteolona e Genzone a seguito della consultazione popolare svolta ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto d’autonomia della Lombardia. Il territorio del nuovo ente coincide con quelli dei due comuni soppressi alla data di entrata in vigore della legge.

Partecipazione delle comunità locali

Lo statuto del nuovo comune deve prevedere forme adeguate di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle comunità già appartenenti ai comuni fusi. La previsione ha la funzione di garantire continuità di rappresentanza e prossimità amministrativa nei confronti dei territori originari.

Rapporti conseguenti alla fusione

I rapporti derivanti dalla fusione dei territori comunali sono regolati dalla Provincia di Pavia, secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, testo unico in materia di circoscrizioni comunali e provinciali. La disciplina riguarda gli effetti amministrativi e organizzativi che discendono dall’unificazione dei due enti.

Rimborso delle spese della Provincia

Le spese sostenute dalla Provincia di Pavia per l’attuazione delle funzioni connesse alla fusione sono liquidate e rimborsate con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20. Il testo prevede quindi un meccanismo formale di riconoscimento e rimborso degli oneri provinciali.

Copertura finanziaria

Per la consultazione popolare prevista dallo Statuto è autorizzata una spesa stimata in 15.000 euro, imputata alla missione 01, programma 07 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e successivi. Per le spese di cui al rimborso alla Provincia di Pavia è prevista una spesa stimata in 1.000 euro, a carico della missione 18, programma 01, sempre del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e successivi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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