Sentenza n. 2018/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia della Questura nell’eseguire la sentenza del TAR Veneto n. 892/2026, che aveva annullato il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e imposto una nuova valutazione dell’istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 892/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 e notificata il 27 aprile 2026, che aveva annullato il diniego del 23 febbraio 2026 relativo all’istanza presentata il 20 giugno 2023, facendo salve le ulteriori determinazioni amministrative. Deduceva che, nonostante il giudicato e un sollecito del 19 maggio 2026, la Questura non avesse riesaminato l’istanza né pagato le spese di lite liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Chiedeva inoltre che fosse ordinato il rilascio del titolo, computando i redditi complessivi dei figli conviventi, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di € 50 per ogni giorno di ritardo. La Questura opponeva l’impossibilità di eseguire la sentenza, riferendo l’emersione di una segnalazione SIS inserita da autorità estere e la necessità di acquisire chiarimenti. L’Avvocatura dello Stato eccepiva che l’ottemperanza non fosse il rito corretto, dovendosi ricorrere contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., e che la domanda relativa alle spese della precedente sentenza fosse prematura per il mancato decorso del termine di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improponibilità dell’ottemperanza: non si trattava di un mero silenzio-inadempimento, poiché la Questura aveva già esercitato il potere con un diniego poi annullato; la sentenza non autoesecutiva, relativa a un interesse pretensivo, imponeva quindi il riesercizio del potere nel rispetto del giudicato. Ha accolto in parte il ricorso e ordinato alla Questura di rideterminarsi sull’istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in stretta conformità alle statuizioni della sentenza n. 892/2026. Ha respinto la richiesta di ordinare direttamente il rilascio del permesso, perché la precedente sentenza aveva riconosciuto la necessità di una rinnovata valutazione istruttoria e residuava un potere amministrativo non vincolato. Ha ritenuto che la generica segnalazione SIS e le consultazioni ancora da svolgere non giustificassero la protratta inerzia, in quanto implicavano attività istruttoria non compatibile con la celere attuazione del giudicato. Ha nominato sin d’ora il Prefetto competente, o un suo delegato, commissario ad acta, da attivare in caso di ulteriore inerzia, con un successivo termine di 30 giorni. Ha respinto la penalità di mora, ritenendo sufficientemente satisfattivo l’intervento sostitutivo del commissario. Ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento delle spese liquidate nella sentenza n. 892/2026, poiché il ricorso era stato proposto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. Spese del presente giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Pertanto, la sentenza di annullamento non autoesecutiva, pur non contenendo uno specifico ordine o condanna a provvedere, impone all’Amministrazione di provvedere al riesercizio del potere nel rispetto di quanto specificamente indicato dal Giudice in motivazione, e ciò a tutela dell’interesse pretensivo al bene della vita vantato dal privato. Nel caso di perdurante inerzia, da parte della Pubblica Amministrazione, nel riesercizio del potere, quindi, lo strumento di tutela esperibile dal privato interessato è l’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a..
L’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza di annullamento non autoesecutiva che non contenga un ordine espresso di provvedere, quando la sentenza imponga, in motivazione, il riesercizio del potere a tutela di un interesse pretensivo.
art. 117 c.p.a.
Difatti nel presente giudizio non si controverte in merito al mero silenzio- inadempimento dell’Amministrazione, perché la Questura ha già esercitato una volta il proprio potere, rigettando la pretesa della ricorrente, e, come sopra ricordato, questo Tribunale, con la sentenza n. 892 del 2026, ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo. Il diaframma del primo esercizio del potere da parte dell’Amministrazione e della decisione del Giudice Amministrativo, quindi, esclude in radice che possa farsi all’applicazione dell’art. 117 c.p.a..
Quando l’amministrazione ha già esercitato il potere con un provvedimento poi annullato dal giudice, l’inerzia nel riesercizio del potere va fatta valere in ottemperanza al giudicato, non con l’azione contro il silenzio prevista dall’art. 117 c.p.a.
art. 14 l. 669/1996
Nel caso di specie, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione presso la sede materiale (27 aprile 2026) e la proposizione del ricorso (notificato e depositato in giudizio in data 7 luglio 2026), non risulta trascorso il termine dilatorio di 120 giorni. Pertanto, in parte qua, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La domanda di esecuzione di una statuizione di pagamento nei confronti di un’amministrazione statale è inammissibile se proposta prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Invece, non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, essendo già sufficientemente satisfattiva la previsione dell’intervento del Commissario ad acta in via sostitutiva entro un termine breve quale quello sopra indicato.
La penalità di mora non è necessaria quando, considerate le circostanze, la nomina di un commissario ad acta con un termine breve per l’intervento sostitutivo costituisce una misura sufficientemente satisfattiva.
art. 26 c.p.a.
Il principio, relativo all’art. 92 c.p.a., trova applicazione anche con riguardo all’art. 26 c.p.a. che, per la statuizione sulle spese di lite, fa espresso riferimento agli “articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile”.
La compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di accoglimento parziale, secondo i criteri di soccombenza reciproca richiamati dall’art. 26 c.p.a.
Massime di principio
- L’ottemperanza è il rimedio per reagire all’inerzia dell’amministrazione nel riesercizio del potere dopo l’annullamento giudiziale di un diniego, quando la sentenza non è autoesecutiva e la soddisfazione dell’interesse pretensivo richiede una nuova valutazione amministrativa; non occorre che il dispositivo contenga un espresso ordine di provvedere se l’obbligo di riesame risulta dalla sentenza nel suo complesso.
- Quando l’amministrazione ha già esercitato il potere con un provvedimento successivamente annullato, la persistente inerzia nell’adozione delle nuove determinazioni in conformità al giudicato non integra il mero silenzio-inadempimento da contestare con l’azione ex art. 117 c.p.a., ma può essere fatta valere mediante ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può imporre il rilascio di un titolo quando la sentenza da eseguire abbia lasciato all’amministrazione una valutazione istruttoria e un potere non vincolato; può invece ordinare il riesame entro un termine, nel rispetto dei vincoli conformativi del giudicato.
- Una segnalazione SIS genericamente riferita e ancora oggetto di consultazioni non giustifica, di per sé, il protrarsi dell’inerzia nell’esecuzione di un giudicato, se non sono fornite adeguate ragioni dell’impedimento e l’attività istruttoria indicata non è compatibile con la celere attuazione della decisione.
- La domanda di esecuzione di una condanna al pagamento di somme a carico di un’amministrazione statale è prematura e inammissibile se proposta prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
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