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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36204/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione del resistente avverso nove verbali per l'omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a più giorni (27 distinte presunte violazioni dell'art. 15 co. 7 Reg. CEE n. 3821/1985), con la questione se l'omessa esibizione di fogli relativi a più giorni integri tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti oppure una unica violazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura, uniformandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-870/19 e C-871/19, 24/03/2021) che ha stabilito che la mancata presentazione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi a vari giorni nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti configura un'unica infrazione e comporta l'applicazione di un'unica sanzione. Le spese di cassazione sono compensate tra le parti e non è dovuto ulteriore contributo unificato essendo la ricorrente amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 3821/1985, art. 15, co. 7

    L'art. 15 co. 7 impone l'obbligo di presentazione dei fogli di registrazione da parte del conducente al controllo; la Corte, conformemente alla CGUE, lo interpreta nel senso che la mancata presentazione di fogli relativi a più giorni dà luogo a una sola infrazione.

  • Regolamento (CE) n. 561/2006, art. 19

    Collegato alla materia delle sanzioni, la Corte UE ha interpretato congiuntamente art. 15(7) del reg. 3821/85 e l'art. 19 del reg. 561/2006 per affermare il principio della sanzione unica in caso di mancata esibizione di fogli relativi a vari giorni nel periodo di 28 giorni.

  • Legge n. 727/1978, art. 19

    Norma nazionale di riferimento per l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni del regolamento sul cronotachigrafo; nella vicenda originaria furono contestate sanzioni ex art. 19 L. n. 727/1978.

  • Regolamento (CEE) n. 3821/1985, art. 14, co. 2

    Stabilisce l'obbligo di conservazione dei fogli di registrazione a carico dell'impresa di trasporto; la Corte ha distinto tale obbligo dall'obbligo di esibizione a carico del conducente previsto dall'art. 15.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267

    Fondamento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE che ha risolto la questione interpretativa del diritto dell'Unione cui la Corte di Cassazione si è uniformata.

  • Codice di procedura civile, art. 376, co. 1

    Riferimento procedurale in ordine alla valutazione di manifesta fondatezza e alla possibilità di definizione del giudizio; citato nel procedimento di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 380-bis

    Norma sulla definizione agevolata delle controversie; menzionata nel corso del procedimento in relazione alla proposta di accoglimento per manifesta fondatezza.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8-bis

    Norma procedurale che ha consentito la decisione della causa nelle forme previste dallo stesso articolo (modalità della camera di consiglio).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che, essendo la ricorrente un'Amministrazione dello Stato esentata, non sussisteva l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo.

Massime di principio

  • La mancata esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi a più giorni, nell'ambito del periodo che comprende il giorno del controllo e i 28 giorni precedenti, integra una sola infrazione e dà diritto all'applicazione di una sola sanzione.
  • Va distinta la posizione del conducente (obbligo di presentazione al controllo) da quella dell'impresa di trasporto (obbligo di conservazione/archiviazione): violazioni relative a obblighi diversi possono avere conseguenze diverse.
  • Quando sorge una questione interpretativa di diritto dell'Unione rilevante, è decisivo l'orientamento della Corte di Giustizia UE cui i giudici nazionali devono uniformarsi; i criteri UE stabiliti valgono nella determinazione della pluralità o unicità delle violazioni.
  • In caso di novità giuridica rilevante o dubbia, è possibile che le spese siano compensate tra le parti; le Pubbliche Amministrazioni godono di specifiche esenzioni contributive che influenzano l'onere processuale.
  • Per le ispezioni e i controlli è opportuno che le autorità accertatrici formulino la contestazione tenendo conto del criterio della fattispecie unitaria così come chiarito dalla giurisprudenza UE per evitare plurime sanzioni non conformi al diritto dell'Unione.

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