Sentenza del 24/03/2016 n. 5849 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE - Cessione di prodotti agricoli a cooperativa da parte di soci produttori - Facoltà di emissione di autofattura - Fondamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla cooperativa l'omessa fatturazione degli acconti versati ai soci conferenti, ritenendo che la cooperativa fosse tenuta a emettere le fatture e applicando la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di fatturazione. La cooperativa sosteneva invece che l'obbligo principale gravasse sui soci produttori, mentre la sua emissione di autofattura fosse soltanto facoltativa e sostitutiva, esercitabile per conto dei conferenti. Inoltre, i soci avevano emesso le fatture entro il termine di quattro mesi previsto per la regolarizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso nel merito accogliendo l'impugnazione originaria della cooperativa. Secondo la Corte, l'art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 attribuisce alla cooperativa soltanto la facoltà di emettere la fattura per conto dei produttori agricoli, che restano i soggetti obbligati in via prioritaria. L'autofatturazione della cooperativa serve a supplire all'inerzia dei conferenti; se questi emettono la fattura entro quattro mesi, non è configurabile nei confronti della cooperativa alcuna violazione per ritardo. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla cooperativa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34, comma 7
I passaggi dei prodotti [...] agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi [...] si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti.
La cooperativa può emettere la fattura per conto dei soci produttori, ma non diventa per questo il soggetto obbligato principale. L'obbligo resta in capo ai produttori conferenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4
La disposizione è stata invocata dalla cooperativa per sostenere che l'obbligo di emissione della fattura gravasse sui cedenti, cioè sui produttori agricoli conferenti, e non sulla cooperativa cessionaria.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 1
Prevede la sanzione per le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili. La Corte ha escluso che tale sanzione potesse essere applicata alla cooperativa, non essendo essa il soggetto obbligato principale nella fattispecie.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
Prevede il meccanismo di regolarizzazione mediante autofattura quando il cessionario non riceve la fattura o la riceve irregolare. Il termine di quattro mesi è finalizzato a consentire al cessionario di supplire all'omissione del cedente e favorire il pagamento dell'imposta, senza trasformarlo in un ulteriore debitore sostanziale dell'IVA.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 10
La Commissione tributaria regionale ne aveva escluso l'applicazione ritenendo sussistente un danno erariale da tardivo versamento. La Cassazione ha risolto la controversia escludendo a monte la violazione imputata alla cooperativa.
Cass., Sezioni Unite, 27 dicembre 2010, n. 26126
Il cessionario che non provvede all'autofatturazione o alla regolarizzazione non diventa, per ciò solo, debitore dell'IVA dovuta dal cedente; il meccanismo ha funzione di individuazione della violazione e di sollecitazione al corretto assolvimento dell'imposta.
Massime di principio
- Quando la legge consente al cessionario di emettere una fattura o un'autofattura per conto del cedente, tale facoltà normalmente ha funzione sostitutiva o di regolarizzazione e non trasferisce automaticamente sul cessionario l'obbligo principale di fatturazione.
- Per imputare una sanzione al cessionario occorre verificare se la norma gli attribuisca un obbligo autonomo oppure soltanto una facoltà di intervenire in caso di inerzia del cedente.
- Se il soggetto obbligato principale emette comunque la fattura entro il termine previsto per la regolarizzazione, può venir meno il presupposto della sanzione per omessa o tardiva autofatturazione del cessionario, purché non residuino ulteriori violazioni autonome.
- La tardiva fatturazione e il tardivo versamento dell'IVA devono essere imputati al soggetto che aveva l'obbligo originario di fatturare, non necessariamente al soggetto che avrebbe potuto regolarizzare l'operazione.
- Nei rapporti tra cooperative e soci conferenti è essenziale distinguere la qualità di cedente, che resta titolare dell'obbligo fiscale principale, dalla qualità della cooperativa, che può operare per conto dei soci mediante emissione della fattura o autofattura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →