Sentenza del 02/03/2016 n. 4116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale contenesse una motivazione meramente apparente. La CTR si era limitata ad affermare che l'appello dell'Ufficio non era fondato e che condivideva l'argomentazione del giudice di primo grado, rinviando ad essa per economia, senza esaminare né spiegare le ragioni per cui le censure dell'Agenzia fossero infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, privo di specificazioni o di ulteriori elementi argomentativi, non consenta di individuare la ratio decidendi. Tale carenza integra una motivazione apparente e determina la nullità della sentenza per violazione del requisito legale di motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, cui è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile, idonea a rendere individuabile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante dalla violazione di norme processuali, tra cui la mancanza o l'apparenza della motivazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio generico alla sentenza di primo grado: deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide quella decisione e per cui respinge le specifiche censure dell'appellante.
- Un rinvio per relationem è valido solo se consente di individuare chiaramente la motivazione recepita e il percorso logico della decisione; il rinvio meramente formale o apodittico può integrare motivazione apparente.
- La motivazione apparente non costituisce una semplice motivazione insufficiente, ma un vizio più grave che comporta la nullità della sentenza e la sua cassazione con rinvio.
- In situazioni analoghe, il ricorso per cassazione può essere fondato quando la decisione impugnata non permette di comprendere quali argomenti siano stati esaminati e per quali ragioni siano stati accolti o respinti.
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