Risoluzione n. 95 del 14/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’agevolazione IVA dell’art. 8-bis del DPR 633/1972 può estendersi alle navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale, se effettivamente destinate ad attività di noleggio. Restano escluse in linea generale le unità da diporto impiegate per fini sportivi o ricreativi, ma non quelle utilizzate in attività commerciale di noleggio.
Non imponibilità IVA per acquisto o locazione di imbarcazioni da diporto usate per noleggio
Non imponibilità IVA per l’acquisto di imbarcazioni da diporto destinate al noleggio
La risoluzione esamina l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 alle operazioni di acquisto e di locazione finanziaria di unità da diporto. Il tema riguarda in particolare le imbarcazioni utilizzate esclusivamente per svolgere attività commerciali attraverso contratti di noleggio.
Quesito posto dal contribuente
La società istante, una spedizioniere doganale s.a.s., chiede se alle operazioni di acquisto ovvero di leasing di unità da diporto, impiegate esclusivamente per attività commerciale di noleggio, sia applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis del DPR n. 633/1972.
Posizione del contribuente
La società ritiene che il regime di non imponibilità sia applicabile, richiamando i criteri interpretativi già esposti dalla Risoluzione n. 94 del 21 marzo 2002. In base a tale impostazione, le operazioni relative alle unità da diporto destinate al noleggio dovrebbero beneficiare dell’agevolazione IVA.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 8-bis, comma 1, del DPR n. 633/1972, che prevede la non imponibilità IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relative a:
- navi destinate all’esercizio di attività commerciali;
- navi destinate alla pesca;
- navi destinate a operazioni di salvataggio o assistenza in mare.
Viene precisato che, in linea generale, la norma non comprende le unità da diporto disciplinate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, poiché tali imbarcazioni sono normalmente impiegate per fini sportivi o ricreativi.
Evoluzione della disciplina sulle unità da diporto
La risoluzione evidenzia però che la disciplina IVA relativa alle unità da diporto ha subito un’evoluzione nel tempo.
In particolare, viene richiamato:
- l’art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
- la modifica apportata dall’art. 10, comma 11, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 467.
Tale disciplina ha regolato i contratti di locazione e noleggio aventi ad oggetto unità da diporto, prevedendo anche specifiche annotazioni nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione.
Chiarimento già fornito con la Risoluzione n. 94/E del 2002
L’Agenzia richiama la Risoluzione n. 94/E del 2002, con cui era già stato chiarito che l’esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, comma 1, lettera a), non opera per le unità utilizzate in attività commerciali che si concretizzano nella stipula di contratti di noleggio.
Rilevanza del Registro Internazionale
La risoluzione attribuisce ulteriore rilievo alla legge 8 luglio 2003, n. 172, che ha riconosciuto la possibilità di iscrivere nel Registro Internazionale alcune navi, anche se adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, purché:
- abbiano scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
- abbiano stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate.
Secondo l’Agenzia, l’istituzione del Registro Internazionale conferma che anche le unità da diporto possono essere utilizzate per attività commerciale.
Conclusione dell’Agenzia
Alla luce di tali elementi, l’Agenzia ritiene possibile estendere alle navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale le agevolazioni previste dall’art. 8-bis del DPR n. 633/1972.
Ne consegue che l’acquisto o l’importazione di navi da diporto dotate dei requisiti indicati può avvenire in regime di non imponibilità IVA, a condizione che:
- le navi siano iscritte nel Registro Internazionale;
- siano effettivamente utilizzate dal soggetto acquirente in attività di noleggio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
Profili procedurali
La risposta è resa nell’ambito di un’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale competente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29.
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