Risoluzione n. 96 del 14/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le erogazioni liberali in favore delle ONG idonee, ai fini della deducibilità o detraibilità fiscale, devono essere effettuate con strumenti tracciabili (banca, ufficio postale, carte, assegni), escludendo il contante anche se accompagnato da quietanza.
Erogazioni liberali alle ONG: modalità di pagamento per la deducibilità fiscale
Erogazioni liberali alle ONG: modalità di effettuazione ai fini fiscali
Il documento contiene la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un quesito di un Comitato ONLUS di diritto, qualificato come Organizzazione Non Governativa idonea ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Il tema riguarda le modalità con cui i benefattori possono effettuare erogazioni liberali per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR.
Quesito posto dall’istante
Il Comitato ALFA ONLUS rappresenta di ricevere contributi in denaro da privati e imprese, per i quali rilascia ricevute indicanti anche i benefici fiscali connessi. Chiede chiarimenti sul fatto che le erogazioni liberali possano essere effettuate anche in contanti, purché documentate da una quietanza liberatoria, ai fini della deducibilità dal reddito prevista per i contributi alle ONG.
Soluzione interpretativa proposta dal Comitato
Secondo l’istante, l’art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR non impone una specifica modalità di versamento per i contributi alle ONG. Per tale ragione, ritiene ammissibili anche versamenti in contanti, se accompagnati da quietanza liberatoria rilasciata dall’organizzazione, valorizzando l’affidabilità delle ONG idonee certificate dal Ministero degli Esteri.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che l’art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, dei contributi, donazioni e oblazioni in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’art. 28 della legge n. 49 del 1987, entro il limite del 2 per cento del reddito dichiarato.
Modalità di pagamento richieste per il beneficio fiscale
Pur non essendo l’art. 10, comma 1, lettera g), esplicito sulle modalità di versamento, l’Agenzia richiama la disciplina dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis), del TUIR, che per le erogazioni liberali alle ONLUS prevede il pagamento tramite:
- banca;
- ufficio postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ossia carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Tale impostazione è stata estesa anche ad altre fattispecie agevolate, richiamando:
- la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, relativa alle erogazioni di cui all’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007, che ha confermato le stesse modalità per le erogazioni detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR.
Conclusione operativa
L’Agenzia afferma che, in coerenza con le istruzioni già fornite in materia e con le istruzioni dei modelli dichiarativi 730/2007 e UNICO 2007, le erogazioni liberali in favore delle ONG idonee, ai fini della deducibilità dal reddito o della detraibilità dalle imposte dovute, devono essere effettuate con strumenti tracciabili:
- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Ne consegue che il versamento in contanti non è considerato idoneo per fruire del beneficio fiscale, anche se documentato da quietanza liberatoria.
Inquadramento procedurale
La risposta viene resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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