Sentenza n. 903/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile mediante autobotti, nonché successivi atti di rigetto delle istanze di riesame e riammissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura negoziata, avente a oggetto un accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di trasporto di acqua potabile destinata alle cisterne regionali presso i punti di prima assistenza per lavoratori stagionali. L'esclusione era motivata dall'omessa indicazione, nell'offerta economica, degli oneri aziendali interni concernenti l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indicazione richiesta dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 a pena di esclusione. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 108 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/1990 e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea presupposizione, carenza ed erroneità dell'istruttoria e della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'indicazione fosse stata comunque effettuata mediante la valorizzazione della cella relativa ai costi della sicurezza posta sotto la colonna dell'importo offerto e che il modello predisposto dalla stazione appaltante fosse ambiguo, contenendo due celle riferibili ai costi della sicurezza. Ha inoltre chiesto la riammissione mediante riesame e autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha accertato che il modulo di offerta conteneva due distinte celle: una precompilata e non modificabile dalla stazione appaltante, relativa agli oneri della sicurezza da interferenze, pari a 9.900 euro e non soggetta a ribasso; l'altra destinata alla dichiarazione degli oneri aziendali interni per la sicurezza, che il concorrente avrebbe dovuto compilare, anche indicando zero euro. La mancata compilazione della seconda cella è stata ritenuta pacifica. Il giudice ha escluso l'ambiguità del modello, rilevando che le diciture delle celle erano differenti e chiaramente riferite a oneri diversi, che le istruzioni prescrivevano di compilare le celle colorate in grigio e che la lex specialis consentiva, in casi eccezionali, anche la presentazione di documentazione diversa dal modello predisposto. L'importo preimpostato dalla stazione appaltante non poteva essere imputato al concorrente né sostituire la dichiarazione omessa, perché riguardava oneri da interferenza e non oneri aziendali interni. L'omissione è stata quindi imputata esclusivamente alla negligenza dell'operatore economico. Il TAR ha ritenuto corretta l'esclusione, poiché fondata su una prescrizione chiara della lex specialis e su una norma cogente che commina l'esclusione. Ha escluso l'attivazione del soccorso istruttorio, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a tutela della par condicio, e ha ritenuto che i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato non potessero essere utilizzati per derogare alle regole vincolanti della gara. Sono stati ritenuti legittimi anche i successivi dinieghi di riesame e riammissione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa discussione dell'istanza cautelare e avviso alle parti.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta possibilità di regolarizzazione o integrazione della documentazione di gara; il ricorso è stato comunque respinto.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Impone all'operatore economico di indicare nell'offerta economica i propri oneri aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'omissione, a fronte di una chiara previsione della lex specialis, giustifica l'esclusione.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dello strumento dell'accordo quadro con un unico operatore economico.
art. 154 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione all'accordo quadro oggetto della procedura.
artt. 162 e 168 d.lgs. 36/2023
Richiamati per la procedura negoziata oggetto del giudizio.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023
I principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato non possono essere invocati per sovvertire o aggirare una regola chiara e vincolante della gara né per neutralizzare una causa di esclusione prevista dalla legge.
artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità dell'esclusione, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis, in conformità all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, impone a pena di esclusione l'indicazione degli oneri aziendali interni per la sicurezza, l'omessa dichiarazione comporta l'esclusione del concorrente.
- L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze, precompilato e non modificabile dalla stazione appaltante, non può essere imputato al concorrente né considerato sostitutivo della distinta dichiarazione degli oneri aziendali interni per la sicurezza.
- Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare l'omessa dichiarazione di un elemento dell'offerta economica la cui indicazione sia prescritta dalla legge e dalla lex specialis a pena di esclusione; la regolarizzazione altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione e presentazione dell'offerta quando la prescrizione di gara sia chiara e conoscibile.
- I principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato non consentono di derogare a una causa di esclusione prevista da una norma cogente e chiaramente riprodotta nella lex specialis.
- La presenza, nel modello di offerta, di celle distinte, con diciture diverse e riferite rispettivamente agli oneri da interferenze e agli oneri aziendali interni, esclude l'ambiguità della modulistica quando le istruzioni di compilazione individuano chiaramente la cella che il concorrente deve valorizzare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →