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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12110 - Corte di Cassazione

TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Conciliazione prevista dall'art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura negoziale - Efficacia novativa - Conseguenze - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per l'anno 2004, con recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni, fondato sulla presunta omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla vendita di immobili. Nel corso del giudizio la società e l'Ufficio avevano raggiunto e sottoscritto un accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, depositato nel processo. La CTR, pur utilizzando sostanzialmente tale accordo per determinare la pretesa tributaria, ne aveva negato l'efficacia conciliativa ritenendo rilevante il decorso del termine di sessanta giorni e aveva applicato le sanzioni per intero.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate perché non validamente notificato, e accolto il ricorso principale della società. Ha stabilito che la conciliazione fuori udienza prevista dall'art. 48, comma 5, ha natura negoziale e novativa e richiede al giudice un controllo solo estrinseco di legalità, non una valutazione sulla congruità dell'importo concordato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza delle condizioni della conciliazione e, se positive, dichiari estinto il giudizio; in caso contrario, dovrà esaminare i motivi di appello non ancora decisi.

Norme richiamate

  • Art. 48, commi 2-6, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente al d.lgs. n. 156 del 2015

    "Conciliazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48, comma 5"

    La norma disciplina due forme di conciliazione: quella in udienza, con carattere più propriamente giurisdizionale, e quella fuori udienza o semplificata. Quest'ultima si perfeziona mediante una proposta formale dell'Ufficio, contenente gli elementi dell'accordo e l'accettazione espressa e incondizionata del contribuente, da sottoporre al controllo del giudice.

  • Art. 48, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente

    La conciliazione validamente perfezionata comporta l'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni, che nel caso esaminato la società sosteneva dovesse essere applicato.

  • Art. 335 c.p.c.

    Impone la riunione dei ricorsi separati proposti contro la stessa sentenza; la Corte ha quindi riunito il ricorso principale della società e quello incidentale dell'Agenzia.

  • Art. 149 c.p.c. e legge n. 890 del 1982

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna al destinatario. La mancata consegna e la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio determinano l'inammissibilità del ricorso, non una semplice nullità.

  • Art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992

    La decisione della controversia deve rispettare le regole processuali relative alla discussione e alla deliberazione; la Cassazione ha rilevato anomalie nella decisione della CTP, assunta senza adeguata considerazione della conciliazione depositata.

  • Art. 32, comma 1, e art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    I documenti ritualmente prodotti e acquisiti al fascicolo possono essere utilizzati dal giudice, anche se depositati tardivamente in primo grado, quando siano stati validamente prodotti in appello entro i termini applicabili.

Massime di principio

  • La conciliazione tributaria fuori udienza è un accordo negoziale tra contribuente e Amministrazione: una volta formalmente perfezionata e ritualmente acquisita al processo, il giudice deve verificarne la legalità e i presupposti, senza sostituire la propria valutazione a quella delle parti sull'importo concordato.
  • Il giudice non può prima negare efficacia alla conciliazione e poi utilizzare il suo contenuto per decidere la controversia senza riconoscerne gli effetti propri, inclusa, ove prevista, la riduzione delle sanzioni.
  • La tempestività e la regolarità formale del deposito della proposta, dell'accettazione e della documentazione conciliativa sono essenziali; l'accordo deve essere verificabile nel fascicolo processuale e presentato entro i termini previsti dalla disciplina applicabile.
  • Quando la conciliazione è validamente perfezionata, l'esito ordinario è l'estinzione del giudizio, non una sentenza di merito modellata sul contenuto dell'accordo.
  • La notificazione del ricorso deve raggiungere validamente la controparte: la semplice spedizione postale non è sufficiente e la mancata consegna può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione per assenza di valido contraddittorio.

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