Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22265/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia di merito è solo indirettamente ricostruibile dal testo disponibile: in sede di legittimità la società ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3593/2022 della Corte d'appello di Milano; la Regione Lombardia si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Successivamente la ricorrente principale ha depositato rituale rinuncia al ricorso principale ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la controricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità introdotto dalla società ricorrente. In conseguenza dell'estinzione, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Regione Lombardia. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    Regola la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia e i relativi effetti processuali.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato estinto per rinuncia, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato, dovendosi verificare la ricorrenza dei relativi presupposti processuali.
  • La Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità in presenza di estinzione per rinuncia, ove ne ravvisi i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.