Sentenza del 24/02/2016 n. 3595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.N. ha impugnato la cartella relativa a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2000 e 2001, sostenendo che non fossero stati conteggiati versamenti per 9.000 euro effettuati nell’ambito di un tentativo di definizione tramite condono per l’anno 2000. In Cassazione ha inoltre contestato la mancata notificazione dell’atto di appello e la presunta falsità della firma sull’avviso di ricevimento, chiedendo la sospensione del giudizio e deducendo violazioni del diritto di difesa e dell’art. 101 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi non rispettavano i requisiti previsti dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis e violavano il principio di autosufficienza: i quesiti di diritto non indicavano adeguatamente i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella che si sarebbe dovuta applicare, limitandosi a chiedere alla Corte un generico accertamento dei vizi. Anche la richiesta di sospensione fondata sulla querela di falso era carente di specificità e, in generale, l’art. 295 c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di cassazione, salvo ipotesi particolari. C.N. è stato inoltre condannato a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 39 e 42
Sono state richiamate dal ricorrente per chiedere la sospensione del processo tributario, ma la richiesta è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità.
Art. 295 c.p.c.
La Corte ha ribadito che l’istituto della sospensione necessaria non si applica, in via generale, al giudizio di cassazione, salvo casi particolari relativi a giudizi di revocazione.
Art. 221 c.p.c.
Disciplina la querela di falso. Chi la invoca deve dimostrare con precisione la proposizione, il contenuto, la ritualità e la rilevanza della querela, nonché identificare chiaramente il documento o la sottoscrizione contestata.
Art. 101 c.p.c.
Riguarda il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Le relative censure devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando concretamente quale notificazione o attività processuale sarebbe mancata e quale pregiudizio ne sarebbe derivato.
Art. 24 Cost.
Tutela il diritto di agire e difendersi in giudizio. Il richiamo costituzionale non è sufficiente da solo: occorre indicare puntualmente la violazione processuale e la sua incidenza concreta sul diritto di difesa.
Art. 111 Cost.
È stato richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la formulazione generica e non autosufficiente.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma, applicabile in ragione della data della sentenza impugnata, imponeva quesiti di diritto specifici e autosufficienti, idonei a consentire alla Corte di formulare una regola applicabile anche a casi analoghi. La loro mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare genericamente una violazione di legge o del diritto di difesa: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti processuali rilevanti, la norma applicata dal giudice e la diversa interpretazione richiesta.
- Un quesito di diritto deve consentire alla Corte di enunciare una regola generale applicabile anche a casi analoghi; non può limitarsi a chiedere alla Corte di verificare se la sentenza sia corretta o se vi sia stata una violazione.
- Il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso gli elementi necessari per valutare la censura, senza costringere la Corte a ricostruire autonomamente gli atti o i documenti del processo.
- La contestazione della notificazione o della firma sull’avviso di ricevimento deve essere concreta e documentata, specificando quale firma si contesta, quale atto è stato notificato e perché la notificazione sarebbe invalida.
- La querela di falso non può essere invocata in modo generico per ottenere la sospensione del giudizio di cassazione; occorre dimostrarne la proposizione rituale, il contenuto e la rilevanza decisiva.
- La mancata impugnazione tempestiva di un atto presupposto può incidere sulla possibilità di contestarlo successivamente insieme all’atto consequenziale, ma la questione deve essere dedotta con motivi processualmente ammissibili e adeguatamente specifici.
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