Ordinanza n. 8127/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza Tribunale di Frosinone n. 2140/2024, pubblicata in data 18/12/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 3404/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2140/2024 sul diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2140/2024, relativa all'accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR Lazio – sede di Roma ha rilevato d'ufficio la questione di competenza, osservando che, per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza della sezione staccata di Latina del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio – Roma ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina. La decisione si fonda sull'art. 113, comma 2, c.p.a., applicabile ai giudizi di ottemperanza relativi a sentenze del giudice ordinario, e sull'art. 47 c.p.a., relativo alla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata. La competenza è stata qualificata come territoriale inderogabile e, in relazione alla materia, come competenza funzionale. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio – Latina nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; a tale giudice spetterà anche ogni valutazione sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Individua l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Stabilisce la competenza del TAR territorialmente corrispondente alla sede del giudice ordinario che ha emesso la sentenza da eseguire.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sede di Latina.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua i termini entro i quali il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza volto all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
- La regola di competenza prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. opera come criterio territoriale inderogabile e può comportare, secondo la ripartizione interna prevista dall'art. 47 c.p.a., la competenza della sezione staccata del TAR anziché della sede centrale.
- Quando il TAR adito dichiara la propria incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice di riassunzione spettano anche le determinazioni sulle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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