Cassazione Penale, Ordinanza n. 29907/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura riproduceva in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, e quindi non era deducibile in sede di legittimità perché generica e solo apparente.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione quando il motivo si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera reiterazione delle censure già proposte in appello, se privo di una critica specifica e argomentata alla motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge non può essere affidata a doglianze solo apparenti o non specifiche, perché il ricorso per cassazione deve assolvere la funzione di confronto puntuale con la sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere contestato utilmente in cassazione se il motivo non affronta in modo effettivo le ragioni poste a base del diniego dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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